articolo tratto da FiloDiritto.com
È illegittimo il verbale elevato per mezzo del tutor non consentendo tale apparecchio l’applicazione della tolleranza del 5% prevista dal CdS. È questo il principio con cui il GdP di Viterbo con la sentenza in commento ha annullato il verbale elevato dalla P.S. per mezzo dell’apparecchio denominato tutor.
Nella specie, la verbalizzazione è stata fatta in seguito a lettura dei dati provenienti da un’apparecchiatura TUTOR presente su un tratto di autostrada, nella specie la Milano/Napoli, perché la velocità media del veicolo intestato alla società ricorrente risultava superiore il limite di velocità di km 130/h.
In particolare, ha ritenuto il Giudice adito che benché alla velocità risultata fosse stata applicata la riduzione del 5%, come previsto ex D.M. 29/10/97, detta riduzione non può però essere applicata nei casi in cui la rilevazione sia operata con mezzi diversi dall’“autovelox” che consente di rilevare la velocità immediatamente; negli altri casi di rilevazione della trasgressione di “eccesso di velocità” (art. 142 CDS), col c.d. scontrino entrata – uscita autostradale, non può essere applicato il criterio di cui sopra, ma una riduzione diversa, come precisato dal comma 3 dell’art. 345 delle disp. di att.ne del codice della strada.
Ed infatti, ha proseguito il Giudicante, non può ritenersi apparecchiatura “Autovelox” il Tutor in quanto questo strumento consente di accertare le violazioni di “eccesso di velocità” attraverso il calcolo della media di velocità percorsa tra due postazioni, con la conseguenza che, per necessaria analogia con la media calcolata con mezzi diversi, al “tutor” deve applicarsi la riduzione prevista ex citato art. 345, comma 3° disp. att.ne.
Ciò comporta, ha osservato ancora il GdP, che in difetto di precisazione normativa non può essere applicata riduzione alcuna oppure in analogia con quanto detto sopra (art. 345, comma 3°), va applicata la riduzione “progressiva” del 5%, 10% e 15% e poiché la legge prevede in ogni caso la necessità di effettuare una riduzione questa va comunque applicata, ma, non conosciuto il suo criterio nei casi di rilevazione diverse le postazioni “autovelox” fisse e/o mobili, ne deriva l’impossibile corretta verifica del comma della norma ex art. 142 violato.
Ha concluso, infine, il Giudice, in ogni caso in cui venga applicata tout court la sola riduzione del 5% nei casi di accertata violazione mediante calcolo della velocità media non vi è certezza dell’esatto accertato superamento della velocità massima consentita e, pertanto, in tale situazione la verbalizzazione effettuata è dubbia in quanto applicato un criterio (riduzione del 5%) non previsto per legge.
(Giudice di Pace di Viterbo – Avv. Andrea Stefano Marini Balestra, Sentenza 6 ottobre 2008).
[Avv. Alfredo Matranga]
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