La fattispecie prevista dall’art. 640 ter c.p. (c.d. frode informatica) ha la medesima struttura e quindi i medesimi elementi costitutivi della truffa, l’unica differenza è che l’attività fraudolenta investe non la persona, ma il sistema informatico di pertinenza della stessa, sicché rispetto alle aggravanti, si utilizzano gli stessi schemi validi per il reato ex art. 640 c.p. Pertanto, la confiscabilità dei beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato può essere esclusa soltanto se l’abuso della qualità di operatore del sistema è l’unica aggravante a effetto speciale contestata, ma questa scelta si traduce in una patente violazione di legge laddove sussiste anche l’aggravante ex art. 640 c.p. comma 2 n.1, per il danno all’ente pubblico.
Cassazione penale , sez. VI, 05 febbraio 2009 , n. 8755
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