Il decreto legge sulla giustizia civile [DL 132/2014 convertito in legge con L. 162/2014] modifica la disciplina in materia di contenuto e notificazione dell’atto di pignoramento presso terzi. Questa norma tuttavia si applica decorsi 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
La norma prevede che l’atto di pignoramento sia notificato al terzo e al debitore.
Non è più necessario che l’atto sia ad essi notificato personalmente.
L’atto di pignoramento deve contenere, tra le altre cose:
– la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente;
– l’invito al terzo a comunicare la dichiarazione di quali somme o cose si
trova in possesso al creditore procedente entro 10 giorni. La comunicazione deve avvenire tramite raccomandata o tramite PEC;
– l’avvertimento al terzo che: in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa comparendo in un’apposita udienza e che se non compare o, sebbene comparso non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore si considerano non contestati nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.
In altre parole, se il terzo non rende la comunicazione e neanche partecipa alla successiva udienza, il debitore che egli ha nei confronti del debitore principale si considera ammesso e, di conseguenza, scatterà l’obbligo, nei suoi confronti, di pagamento nei confronti del creditore procedente.
Ecco delle formule da poter utilizzare per la redazione dell’atto:
formato DOC (WORD, OPENOFFICE, LIBRE OFFICE, PAGES) – atto_pign_presso_terzi_NUOVO
formato PDF – atto_pign_presso_terzi_NUOVO
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