In tema di fideiussione, la cosiddetta clausola “solve et repete” inserita nel contratto con formule del tipo “senza riserva alcuna” ovvero “dietro semplice richiesta”, ove prevedente l’esclusione per il garante di poter opporre al creditore principale eccezioni che attengono alla validità del contratto da cui deriva l’obbligazione principale, è pienamente valida e non è priva di efficacia ai sensi dell’art. 1462 c.c. in quanto costituisce manifestazione di autonomia contrattuale, non altera i connotati tipici della fideiussione e non comprende il divieto di sollevare eccezioni attinenti alla validità dello stesso contratto di garanzia.
Cassazione civile , sez. II, 21 febbraio 2008 , n. 4446
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