Qualora una società proponga istanza di rivendica dei beni concessi in leasing a una società poi fallita, nel caso in cui la curatela non voglia acquistarne la proprietà, l’accoglimento della domanda comporta un’implicita manifestazione di volontà del curatore di sciogliersi dal contratto di locazione finanziaria. Da ciò deriva, per la curatela del fallimento, un obbligo di consegnare i beni e, in base ai principi civilistici, anche quello di custodire i beni fino alla consegna.
Le spese di custodia dei beni ricadono sul creditore istante soltanto dal momento di messa in mora, ossia da quando il curatore comunica che i beni possono essere ritirati. Fino a tale momento le spese ricadono sulla curatela del fallimento e devono essere qualificate come spese sorte in occasione della procedura fallimentare, ex art. 111, comma 2, l. fall. (TRIBUNALE DI NOVARA – SEZ. UNICA – 20 GENNAIO 2015, decr.): scarica il provvedimento clicca qui
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