contributo dell’Avv.Giorgio Vanacore del Foro di Napoli

La proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 e ss. c.p.c. si vuole, per giurisprudenza costante, prodromico anche alla domanda riconvenzionale.

Tra tutte, Trib. Milano, sez. lav., 10 marzo 2005: «Poiché la lettura dell’art. 410 c.p.c. impone a chi voglia proporre in giudizio una domanda in materia di lavoro il preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, non è ragionevole distinguere sul punto tra la domanda proposta in via principale dal ricorrente e quella avanzata in via riconvenzionale dal resistente. Ne consegue che anche la domanda riconvenzionale deve essere preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione. In caso di mancato ottemperamento al predetto tentativo pre – processuale da parte dell’attore in via riconvenzionale, la conseguenza non può consistere nella sospensione del processo ma nella inammissibilità della domanda medesima avanzata con la memoria difensiva di costituzione in giudizio. Un’interpretazione contraria, paralizzando l’azione giudiziale della controparte e prolungando i tempi del processo risulterebbe in contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., posti a presidio della tutela giudiziale dei diritti e del giusto processo» (conff., Cass. 14 luglio 2003 n. 10993, idd., 22 ottobre 2002 n. 14900, 23 aprile 1992 n. 4923; Pret. Napoli, 31 marzo 1999, in Guida al lavoro, 1999, 14; Pret. Milano, 9 marzo 1999, in Lav. Giur., 1999, 575).

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