Il divieto di controlli a distanza ex art. 4 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori) implica che i controlli difensivi, diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori, posti in essere dal datore di lavoro con un sistema informatico (specificamente il sistema Blue’s 2000) ricadono nell’ambito del comma secondo della richiamata previsione e, fermo restando il rispetto delle garanzie procedurali previste, non possono impingere la sfera lavorativa dei singoli prestatori. Qualora, invero, vi siano interferenze con la predetta sfera lavorativa e non siano adottati dal datore di lavoro sistemi idonei a non consentire di risalire alla identità del lavoratore, i dati in tal modo acquisiti non possono essere utilizzati per provare l’inadempimento del lavoratore medesimo.
Cass. civ. Sez. lavoro, 01/10/2012, n. 16622
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