La disciplina concernente il trattamento dei dati personali può subire deroghe ed eccezioni quando si tratti di far valere in giudizio il diritto di difesa, le cui modalità di esercizio sono disciplinate dal relativo codice di rito. Nell’ambito di un processo, pertanto, la tutela della riservatezza deve, necessariamente, essere contemperata con quella di una corretta esecuzione del processo. Qualora tra le predette esigenze ci sia divergenza, premesso che le disposizioni regolanti il processo hanno natura speciale rispetto a quelle contenute nel cd. Codice della privacy (D.Lgs. n. 196 del 2003), dovranno prevalere quelle concernenti la disciplina processuale.Non è configurabile alcuna lesione del diritto alla privacy qualora ci sia stato un utilizzo dei dati personali a fine di giustizia e l’atto processuale con cui si sia posto in essere tale utilizzo risulti conforme al relativo codice di rito. Di talché, laddove nell’ambito di un processo, sia stato emesso un ordine di esibizione di una data documentazione relativa ad una delle parti processuali (come accaduto nella specie) che sia poi stato notificato conformemente alla normativa dettata dal codice, non è possibile ravvisare alcuna violazione del diritto de quo.
Cass. civ. Sez. Unite, 08/02/2011, n. 3034
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