La scelta della residenza familiare è rimessa alla volontà concordata di entrambi i coniugi, con la conseguenza che tale scelta non deve soddisfare soltanto le esigenze economiche e professionali del marito, ma deve soprattutto salvaguardare le esigenze di entrambi i coniugi e quelle preminenti della serenità della famiglia (nella specie, la Corte ha cassato la sentenza d’appello nella parte in cui aveva statuito che le preminenti esigenze della famiglia, ai sensi dell’art. 144 c.c., dovevano essere ragionevolmente identificate con l’esigenza di salvaguardare l’attività professionale del marito, presumibilmente meglio retribuita e quindi di fatto più vantaggiosa per la famiglia medesima).

Cassazione civile , sez. I, 03 ottobre 2008 , n. 24574

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