SCHEMA DI DPR

Nuova tabella delle menomazioni all’integrità psicofisica comprese fra dieci e cento punti di invalidità e del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto, comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso

(Testo approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 3 agosto 2011)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l’articolo 87, comma, 5 della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, e in particolare l’articolo 138, che prevede la predisposizione di una specifica Tabella, unica su tutto il territorio della Repubblica, delle menomazioni alla integrità psicofisica compresa tra IO e 100 punti e del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 3 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’ 11 settembre 2003, n. 211, recante “Tabella delle menomazioni all’integrità psicofisica compresa tra 1 e 9 punti di invalidità;

ESAMINATI i lavori della commissione per la predisposizione della Tabella di cui al menzionato articolo 138 del Codice delle assicurazioni private, istituita con decreto del Ministro della salute del 26 maggio 2004;

ACQUISITE le determinazioni del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico relativamente al valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità, e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

VISTA la preliminare deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del

UDITO il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del:

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del;

SULLA PROPOSTA del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della giustizia;

DECRETA:

Art. 1.

1. Ai sensi dell’articolo 138 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n . 209, è approvata la Tabella unica nazionale:

a) delle menomazioni all’integrità psicofisica compresa tra 10 e 100 punti di invalidità e le relative note introduttive sui criteri applicativi ;

b) del valore pecuniari o da attribuire a ogni singolo punto di invalidità e le relative note introduttive sui criter i applicativi.

2. Le note introduttive e le tabelle di cui al comma 1, lettera a), sono riportate rispettivament e negli allegati I e Il del presente decreto ; le note introduttive e le tabelle di cui al comma 1, lettera b), sono riportate rispettivamente negli allegati III e IV del presente decreto.

3. Gli importi stabiliti nella Tabella di cui al comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 138, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

 

Il presente decreto sarà sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti.

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