di Alessandro Gallucci, avvocato del foro di Lecce (tratto da CONDOMINIOWEB.com e Facebook)
Citare in causa un condomino, per una responsabilità personale inerente una parte dello stabile che si assume di sua proprietà esclusiva, non ha effetto ai fini dell’interruzione della prescrizione nei confronti del condominio allorquando, nel corso del giudizio, si dovesse appurare che la cosa che ha causato il danno è di proprietà comune e non esclusiva.
Questo, in sintesi, quanto detto dalla Corte di Cassazione in una sentenza, la n. 697 del 19 gennaio 2010, relativa ad un caso di prescrizione dell’azione per responsabilità nei confronti del condominio.
Un breve riassunto della vicenda sottesa alla pronuncia sarà, certamente, utile a comprenderne meglio la portata.
All’inizio del giudizio di primo grado, un soggetto chiamava in causa un condomino per sentirne dichiarata la responsabilità e, di conseguenza, per vedersi riconosciuto il risarcimento del danno, in relazione ad una caduta occorsagli mentre scendeva dei gradini di accesso al negozio del condomino.
L’atto introduttivo del giudizio ero teso ad ottenere una condanna del convenuto quale unico responsabile. In sostanza, si agiva contro questo soggetto non quale condomino e quindi in relazione alla sua responsabilità per danni provenienti da parti comuni ma per danni derivanti da cose di sua proprietà esclusiva.
All’esito di una CTU si appurò che la cosa in questione era di proprietà condominiale, cosicché fu opportunamente disposta la chiamata in causa del condominio. Solo in quel momento l’attore ne chiese la condanna.
A quel punto, però, il condominio eccepiva la prescrizione dell’azione nei suoi confronti e si vedeva dare ragione solo all’esito del giudizio d’appello, introdotto dalla stessa compagine condominiale soccombente in primo grado.
A quel punto il danneggiato provvedeva a proporre ricorso per Cassazione in quanto, a suo dire, trattandosi di danno scaturente da cose comuni il condominio non poteva beneficiare della prescrizione in quanto nei suoi confronti doveva trovare applicazione l’art. 1310 c.c. a norma del quale “ gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione (2943 e seguenti) contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori”.
La Cassazione rigettava il ricorso così come proposto.
Secondo il Supremo Collegio “ vero è che il singolo condomino può essere convenuto in relazione a domande dirette a far valere la responsabilità del Condominio – come rileva la ricorrente, censurando sul punto la contraria affermazione della Corte di appello – ma nella specie la domanda proposta contro il D.M. non aveva per oggetto una responsabilità del Condominio, bensì una responsabilità personale del convenuto, sull’erroneo presupposto che quest’ultimo fosse il proprietario della cosa che ha provocato il danno.
Se fosse avvenuto il contrario, cioè se l’azione fosse stata originariamente proposta contro il Condominio, si sarebbe potuto porre il problema dell’effetto interruttivo dell’azione (e dell’effetto sospensivo del processo) anche nei confronti dei singoli condomini (quanto meno pro quota). Ma l’azione diretta a far valere la responsabilità esclusiva del singolo condomino non coinvolge in alcun modo la responsabilità del Condominio e non può avere efficacia interruttiva della prescrizione nei confronti dello stesso” (Cass. 19 gennaio 2010 n. 697).
In sostanza proprietà esclusiva e proprietà comune sono due cose nettamente distinte e separate sicché agire per ottenere il risarcimento del danno in relazione, esclusivamente, ad una delle due, impedisce che la domanda produca effetti anche in relazione all’altra.
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