Decreto Ministeriale 108/09 del 23/07/2009 per la modernizzazione e l’adeguamento agli standard di sicurezza anche per gli ascensori entrati in funzione prima del 1999.

***—*** Ministero dello Sviluppo Economico ***—***

VISTA la raccomandazione della Commissione Europea 95/216/CE dell’8 giugno 1995 sul miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162, relativo al regolamento recante norme per l’attuazione della Direttiva Ascensori 95/16/CE;
VISTA la norma UNI EN 81-80 “Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti”,  approvata dall’Ente Nazionale Italiano di Unificazione nel maggio 2004 , pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.27 del 02.02.2006 e sue modifiche e/o integrazioni successive ;
VISTA l’importanza del tema sicurezza legato al mezzo di trasporto più utilizzato nel nostro Paese con oltre 70 milioni di corse persona al giorno per cui per una adeguata sensibilizzazione dell’opinione pubblica occorre assicurare al presente Decreto la massima diffusione a livello nazionale anche attraverso comunicati stampa e/o comunicazioni radio/televisive;
CONSIDERATO l’obiettivo del Governo di rilanciare l’edilizia e  pertanto di perseguire anche l’obiettivo della messa in sicurezza degli edifici degli impianti tecnologici,  tra questi l’ascensore indispensabile mezzo di trasporto;
CONS1DERANDO  che il presente Decreto è rivolto espressamente a:
* Proprietari / Amministratori / Associazioni di Piccoli Proprietari immobiliari / Imprese che effettuano manutenzione/ riparazione / ammodernamento di ascensori
* Organismi Notificati / ASL / Ispettorato del Lavoro
considerata la necessità di dover adeguare allo stesso livello di sicurezza tutti gli ascensori in esercizio sul territorio Italiano data l’effettiva vetustà di una parte rilevante degli stessi,
DECRETA

Art. 1 – Scopo

1. AI fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti e dei tecnici operanti sugli ascensori, come definiti dall’articolo 1 e dall’articolo 2, comma 1. lettera a) del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito denominato “regolamento”, si dispone l’adozione di appositi interventi di adeguamento mirati al progressivo e graduale miglioramento del livello di sicurezza degli ascensori installati e messi in esercizio permanente negli edifici e nelle costruzioni in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, da attuarsi in modo selettivo in funzione delle situazioni riscontrate su ogni singolo impianto.
Art. 2 – Analisi e valutazione dei rischi presenti sugli ascensori

1. Il proprietario o il suo legale rappresentante a partire dall’entrata in vigore del presente Decreto in occasione della prima verifica periodica sull’impianto già programmata dall’Organismo Notificato / dalla ASL / dall’Ispettorato del Lavoro che ha in affidamento l’ascensore contestualmente richiede e concorda l’effettuazione di una verifica straordinaria ai sensi dell’art. 14 del regolamento, finalizzata alla realizzazione di un’analisi delle situazioni dì rischio presenti nell’impianto per la quale può essere utilizzata la norma di buona tecnica più recente. In Italia le norme di buona tecnica sono quelle pubblicate da UNI e le norme europee che garantiscono un livelle di sicurezza equivalente (come UNI EN 8I.80).

2. I Soggetti responsabili affidatari di cui al comma 1 programmano che tali verifiche straordinarie vengano effettuate entro il termini perentorio di :
– 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto per gli ascensori istallati prima del 15 novembre 1964
– 3 anni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto per gli ascensori installati prima del 14 ottobre 1979
– 4 anni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto per gli ascensori installati prima del 09 aprile 91
– 5 anni dalla data dì entrata in vigore del presente Decreto per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999.

3. Qualora si valuti che alcune delle caratteristiche specifiche dell’ascensore sono di ostacolo alla messa in opera di una o più” degli interventi di adeguamento previsti dall’analisi dei rischi, in quanto protette dalla Sovrintendenza alle Belle Arti, il proprietario dell’ascensore o il suo legale rappresentante può fare certificare la speciale situazione del componente dell’Impianto di ascensore da un Ingegnere o Architetto iscritto all’Albo. In questo caso particolare l’Ente autorizzato ad effettuare le verifiche periodiche e/o straordinarie, di cui all’articolo 13 del regolamento, dà il suo parere sull’impossibilità della richiesta e indica le misure di compensazione che il proprietario deve far mettere in opera per tenere conto dei requisiti di sicurezza definiti nelle predette norme di buona tecnica.
Art.3 – interventi di adeguamento

1. L’Ente autorizzato ad effettuare le verifiche periodiche e le straordinarie, dì cui all’articolo 13 del regolamento, che ha effettuato o approvato l’analisi dei rischi, prescrive i conseguenti interventi di adeguamento sull’impianto, che dovranno essere tassativamente attuati entro i termini seguenti:
– entro 5 anni dalla data di esecuzione dell’analisi dei rischi per le situazioni di rischio riportate nella Tabella A;
– entro 10 anni dalla data di esecuzione dell’analisi dei rischi per le situazioni di rischio riportate nella Tabella B.

2. Le situazioni di rischio riportate nella tabella C potranno essere eliminate in occasione di interventi di modernizzazione successivi, di significativa entità.

3. Le situazioni di rischio riportate nelle tabelle A, B e C sono quelle elencate nell’appendice NA della norma UNI EN 81-80. Ad esse devono essere rapportati i risultati di ogni analisi dei rischi, come pure le possibili misure da adottare.
Art.4 – responsabilità dell’esecuzione degli interventi prescritti

1. Gli Enti responsabili delle verifiche periodiche devono verificare, nel corso delle ispezioni successive, l’avvenuto adeguamento previsto dal presente Decreto. Nel caso si verifichi il mancato adeguamento previsto dal presente Decreto, il soggetto che ha eseguito la verifica periodica ne comunica l’esito negativo al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza informando, per le rispettive competenze e responsabilità, il Proprietario dello stabile e/o l’Amministratore del Condominio e la Ditta di manutenzione.
Art.5 – Responsabilità dell’esecuzione degli interventi prescritti

1. Il proprietario dell’impianto di ascensore, o il suo legale rappresentante,  è responsabile della corretta esecuzione degli interventi di adeguamento nei termini previsti dal presente Decreto e nel rispetto delle esecuzioni tecniche previste dall’analisi di rischio oppure da quelle indicate dalla norma di buona tecnica.

2. In caso di mancata esecuzione degli interventi di adeguamento della sicurezza, prescritti dall’Organismo Notificato o dalla ASL o dall’ispettorato del Lavoro, l’impianto ascensore non potrà essere tenuto in esercizio.
Art.6 – Adeguamenti specifici

1. I seguenti punti della norma UNI EN 81-80 richiamata all’art, 3. comma 3:
– Misure per assicurare l’accessibilità ai disabili;
– Misure contro gli atti vandalici;
– Misure per assicurare un comportamento sicuro in caso d’incendio,
non sono compresi nelle Tabelle in quanto soggetti a valutazioni specifiche. Tuttavia, gli stessi devono essere considerati in funzione delle esigenze degli utilizzatori e dell’ambiente in cui l’impianto ascensore è inserito. Pertanto, è responsabilità del proprietario richiedere esplicitamente quali misure adottare.
Art.7 – Oneri

1. Gli oneri per l’esecuzione dell’analisi e della valutazione dei rischi sono a carico del proprietario o del legale rappresentante dell’impianto elevatore.
Art.8 – Allegati

1. Costituiscono parte integrante del presente Decreto le Tabelle A, B e C con l’elenco degli interventi da attuare sugli elevatori al fine del loro adeguamento.

Tabelle Allegati Art. 8
Tabelle A e B
Tabella C

Roma, 23 luglio 2009

Il Ministro
Claudio Scajola

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