È valida la costituzione del convenuto davanti al g.d.p. anche se la comparsa di risposta viene spedita per posta; l’invio degli atti di costituzione a mezzo posta, dove non è consentito, può raggiungere comunque lo scopo che è proprio del deposito mediante la presentazione al cancelliere, se questi, una volta riscontrata la presenza degli atti di cui all’art. 319 c.p.c., non si rifiuta di procedere all’inserimento nel fascicolo. Perciò, la circostanza che non vi sia stato un deposito mediante contatto diretto fra il depositante e il cancelliere degrada a mera irregolarità priva di effetti sui successivi atti processuali.

Cassazione civile , sez. un., 04 marzo 2009 , n. 5160

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