Nel contratto di conto corrente, l’incontestabilità delle risultanze del conto conseguente all’approvazione tacita dell’estratto conto, a norma dell’articolo 1832 del Cc, si riferisce agli accrediti e agli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, ma non impedisce la contestazione della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino, né l’approvazione o la mancata impugnazione del conto comporta che il debito fondato su un negozio nullo, annullabile, inefficace (o comunque su situazione illecita) resti definitivamente incontestabile.

Cassazione Civile, Sezione I, sentenza 31 ottobre 2008 n. 26318 – Pres. Carnevale; Rel. Tavassi; Pm (conf.) Carestia; Ric. Banca antoniana popolare veneta Spa; Controric. Buono

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