Con la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento il Giudice autorizza il curatore a redigere l’inventario con l’assistenza del cancelliere, ordina al fallito di provvedere al deposito, entro tre giorni, dei bilanci, dell’elenco dei creditori e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, ove ancora non depositate, assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, il termine di trenta giorni prima dell’adunanza dei creditori, per la verifica dello stato passivo ed infine fissa il termine perentorio per l’esame dello stesso innanzi al giudice delegato.
Trib. Ravenna Sez. fall., 20/03/2014
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