In materia di condominio il potere decisionale in ordine alle azioni processuali spetta solo ed esclusivamente all’assemblea, che dovrà deliberare se agire in giudizio, se resistere e se impugnare i provvedimenti in cui il condominio risulta soccombente. Un tale potere decisionale, infatti, non può certo competere all’amministratore che, per sua natura, non è un organo decisionale, ma meramente esecutivo del condominio. L’attribuzione in capo all’assemblea del potere gestorio va raccordata, tuttavia, con la legittimazione passiva attribuita all’amministratore dall’articolo 1131, co. 2, c.c.; pertanto, l’amministratore convenuto può anche autonomamente costituirsi in giudizio nel quadro generale di tutela in via d’urgenza.
Trib. Milano Sez. III, 13/07/2011
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