I comproprietari di una unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei confronti del condominio, al pagamento degli oneri condominiali, sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica ed i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del condominio, un insieme, sia in virtù del principio generale dettato dall’art. 1294 c.c., alla cui applicabilità non è di ostacolo la circostanza che le quote dell’unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi. Trattandosi di un principio informatore della materia, al rispetto del medesimo è, altresì, tenuto il Giudice di Pace anche qualora decida secondo equità ai sensi dell’art. 113, comma secondo, c.p.c.

Cass. civ. Sez. II, 21/10/2011, n. 21907

La naturale divisibilità dell’obbligazione pecuniaria dei comproprietari di un appartamento sito in un edificio condominiale, di contribuire agli oneri condominiali, non impedisce di configurare la solidarietà del vincolo tra quei contitolari. Il fondamento della solidarietà passiva, invero, non risiede nella esigenza di tutelare l’adempimento unitario di una obbligazione avente per oggetto una cosa o un fatto non suscettibile di divisione, bensì in quella di rafforzare la probabilità, per il creditore, di conseguire la prestazione, sia questa divisibile o indivisibile, per cui deve escludersi che la indivisibilità della prestazione costituisca un necessario predicato dell’idem debitum.

I comproprietari, nell’ambito di una comunione ordinaria, sono solidalmente obbligati nei confronti del creditore, in quanto condebitori di una obbligazione contratta per la cosa comune, a meno che dal titolo non risulti diversamente. In circostanze siffatte trova applicazione il disposto normativo di cui all’art. 1294 c.c., in quanto non derogato dalla normativa dettata in materia di comproprietà.


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