E’ manifestamente contraddittoria e, quindi, deve essere cassata relativamente a tale aspetto, la pronuncia con la quale l’organo giudicante, pur escludendo l’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche in considerazione della prognosi di spiccata tendenza a delinquere del reo, conceda al medesimo la sospensione condizionale della pena, beneficio riconosciuto, tenuti presenti i parametri indicati dall’art. 133 c.p., sulla base di una ragionevole previsione di un futuro favorevole reinserimento nella vita sociale e, quindi, di normalizzazione della condotta del condannato. Nel caso specifico la Corte ha ritenuto incompatibili tanto sul piano logico quanto su quello giuridico la mancata concessione delle attenuanti generiche, sulla base della spiccata pericolosità riscontrata nel campo degli stupefacenti in capo al soggetto che aveva commesso il reato pur essendo sottoposto all’obbligo di presentazione all’autorità giudiziaria per fatti aventi medesima natura, con il riconoscimento della sospensione condizionale della pena che, appunto, presuppone al contrario un giudizio positivo circa la successiva condotta del reo.

Cass. pen. Sez. VI, 29/04/2010, n. 18501

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