Il comodato cd. precario si configura allorquando non si sia previsto il termine di scadenza, la cui determinazione è dunque rimessa alla sola volontà del comodante che può manifestarla ad nutum anche con la semplice richiesta di restituzione del bene, senza che possa assumere rilevanza la circostanza che tale bene immobile sia stato adibito ad uso familiare e sia stato assegnato, in sede di separazione tra i coniugi (comodatari), all’affidatario dei figli. In tal senso, nel caso di specie, è stata cassata la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto, quale condizione di legittimità della richiesta di restituzione della casa concessa in comodato, in assenza di un prestabilito termine di scadenza, la sopravvenienza di un bisogno caratterizzato dai requisiti dell’urgenza e della non previsione, avendo così applicato erroneamente alla fattispecie concreta quanto disposto dall’art. 1809, comma 2, c.c.
Cass. civ. Sez. III, 07/07/2010, n. 15986
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