Il provvedimento, intervenuto nel giudizio di separazione, avente ad oggetto l’autorizzazione concessa ad uno dei coniugi di abitare l’immobile di proprietà del genitore dell’altro, ad essi assegnato per essere destinato a casa familiare, non è opponibile al comodante allorché lo stesso ne richieda la restituzione per sopravvenuto bisogno di natura urgente e non prevedibile ex art. 1809 c.c.
Cass. civ. Sez. III, 28/02/2011, n. 4917
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