Rientra nel potere discrezionale del Giudice di merito l’apprezzamento sulla eccessività dell’importo sancito con la clausola penale dalle parti contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardato adempimento, nonché sulla misura della riduzione equitativa dell’importo medesimo. L’esercizio di siffatto potere è incensurabile in sede di legittimità, qualora correttamente fondato, a norma dell’art. 1384 c.c., sulla valutazione dell’interesse del creditore all’adempimento con riguardo all’effettiva incidenza dello stesso sull’equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, a prescindere da una rigida ed esclusiva correlazione con l’entità del danno subito.
Cass. civ. Sez. III, 20/12/2012, n. 23621
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 1206/2010 proposto da:
A.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UMBERTO BOCCIONI 4, presso lo studio dell’avvocato CASSIANO ANTONIO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
EURO 2000 COSTRUZIONI S.R.L. (OMISSIS), in persona del suo presidente del consiglio di amministrazione, Sia. G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, Via OSLAVIA 28, presso lo studio dell’avvocato BOTTACCHIARI ROBERTO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
M.G. (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 4972/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/11/2008 R.G.N. 7475/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/2012 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;
udito l’Avvocato ROBERTO BOTTACCHIARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 27-11-2008 la Corte di appello di Roma, provvedendo in una controversia di opposizione a decreto ingiuntivo,ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dai coniugi M.V. ed A.A. nei confronti della s.r.l. Euro 2000 Costruzioni per il pagamento della somma di Euro 22.310,94, a titolo di penale per il ritardo nella consegna di due appartamenti, che la società si era impegnata a costruire su terreno cedutole dai coniugi M.. La Corte di merito ha ritenuto il colpevole ritardo della società nella consegna degli appartamenti oltre il termine fissato del marzo 2001 e di conseguenza sussistenti gli estremi per l’attivazione della clausola penale,ma ne ha ridotto la misura ad Euro 11.155,50. Propone ricorso A.A. in proprio e quale erede del marito M.V., deceduto nelle more, con quattro motivi.
Resiste la s.r.l. Euro 2000 Costruzioni.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo si denunzia violazione dell’art. 1384 c.c..
Assume la ricorrente che la corte di merito ha valutato che l’obbligazione era stata eseguita,mentre nella fattispecie la clausola era stata pattuita solo per il ritardo nella consegna.
Viene formulato il seguente quesito di diritto: se in fattispecie di clausola penale pattuita per il solo ritardo nell’adempimento l’entità della penale possa essere ridotta per il fatto che l’obbligazione è stata adempiuta.
2. Con il secondo motivo di denunzia violazione dell’art. 1384 c.c., per essere stato valutato l’interesse del creditore ai momento della richiesta di pagamento della penale anzichè al momento della pattuizione della clausola penale.
Viene formulato il seguente quesito di diritto: se nella vantazione dell’interesse del creditore all’adempimento il Giudice possa fare riferimento al momento in cui l’obbligazione è stata adempiuta.
3. Con il terzo motivo si denunzia violazione degli artt. 1382 e 1384 c.c.. Assume il ricorrente che il giudice di appello ha esercitato il potere di riduzione della penale sulla base del raffronto tra l’ammontare della penale ed il pregiudizio realmente subito dagli acquirenti in base a fatti sopravvenuti, quali la vendita e la locazione degli immobili. Viene formulato il seguente quesito di diritto: se il giudice possa ridurre la penale tenendo conto del danno effettivamente subito dal creditore.
4. Con il quarto motivo si denunzia vizio di motivazione nella valutazione dell’interesse del creditore al momento della pattuizione della penale. 5.1 quattro motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico giuridica e sono infondati.
Occorre preliminarmente richiamare i principi costantemente affermati da questa Corte in merito al sindacato del giudice sull’entità della penale: la pattuizione di una penale non si sottrae alla disciplina generale delle obbligazioni, per cui deve escludersi la responsabilità del debitore quando costui prova che l’inadempimento od il ritardo dell’adempimento dell’obbligazione cui accede la clausola penale, sia determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (Cass. 1/8/2003 n. 11748; 30/1/1995 n. 1097);
6. L’apprezzamento sulla eccessività dell’importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardato adempimento, nonchè sulla misura della riduzione equitativa dell’importo medesimo, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità, se correttamente fondato, a norma dell’art. 1384 c.c., sulla valutazione dell’interesse del creditore all’adempimento con riguardo all’effettiva incidenza dello stesso sull’equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l’entità del danno subito (Cass. 16/2/2012 n. 2231; Cass. 16/3/2007 n. 6158; Cass. 18/3/2003 n. 3998; 26/6/2002 n. 9295; 8/5/2001 n. 6380; 14/4/1994 n. 3475).
7.La natura “oggettiva” del criterio discende dal fatto che il giudice non deve tenere conto della posizione soggettiva del debitore e del riflesso che la penale può avere sul suo patrimonio ma solo dello squilibrio tra le posizioni delle parti; il riferimento all’interesse del creditore ha, poi, la funzione di indicare lo strumento per mezzo del quale valutare se la penale sia manifestamente eccessiva o meno; la difficoltà del debitore nell’eseguire la prestazione risarcitoria deve essere a sua volta oggettiva perchè tale difficoltà non riguarda, come detto, la situazione economica de debitore, ma l’esecuzione stessa della prestazione, ad esempio quando venga a mancare una proporzione tra danno, costo ed utilità (cfr., in motivazione, Cass. S.U. 13/9/2005 n. 18128).
8. Il fondamento del potere di riduzione viene generalmente individuato nella riconduzione dell’autonomia privata, della quale la clausola penale è espressione, nei limiti in cui è meritevole di tutela nell’ordinamento giuridico mediante un equo contemperamento degli interessi contrapposti (Cass. 9.11.1994, n. 9304; Cass. 24.4.1980, n. 2479).
9. La Corte di appello nel ridurre ad equità l’importo della penale, fissato nei preliminari del 1999 in Euro 103,29 per ogni giorno di ritardo, ha affermato che i M. si erano già visti corrispondere con un precedente decreto ingiuntivo l’importo di oltre Euro 44.000,00 per il periodo di ritardo dal 17-3-2001 al 15-10-2001;
che non era giustificato insistere,per il periodo dal 16-10-2001 al 30-1-2002,oggetto del decreto ingiuntivo opposto,nella corresponsione di Euro 103,29 giornaliere, risultando inoltre azionate in via monitoria anche ulteriori traches della penale,quando nel corso del giudizio si era realizzato l’adempimento dell’interesse al cui rafforzamento era stata pattuita la penale e,quindi,si era potuta valutare appieno l’incidenza e la sproporzione tra la somma pattuita per l’acquisto degli immobili e la panale oggetto dell’ingiunzione.
10. Ha affermato la Corte che nella valutazione dell’interesse degli acquirenti doveva essere tenuto presente che uno degli immobili era stato alienato subito dopo la formalizzazione del rogito del dicembre 2003 e l’altro era stato locato, consentendo di escludere che gli appartamenti servissero a soddisfare esigenze abitative primarie degli acquirenti, tali da giustificare l’elevato ammontare della penale.
11. Nel caso in esame la Corte di merito, dopo avere precisato che la penale sanzionava il colpevole ritardo della società nella consegna degli appartamenti nel termine convenuto, ha individuato la palese eccessività della penale su rilievo che, trattandosi di clausola penale prevista per ogni giorno di ritardo nella consegna, con riferimento quindi ad una somma che va aumentando dictum, la somma richiesta dai M. con una pluralità di decreti ingiuntivi relativi a vari periodi di ritardo, risultava sproporzionata rispetto alla somma pattuita per l’acquisto degli immobili.
12.In particolare la richiesta risultava per il periodo oggetto di contestazione eccessiva in quanto si era realizzato nelle more del giudizio l’adempimento della prestazione al cui rafforzamento era stata posta la penale.
Inoltre la penale non risultava posta a tutela di primarie esigenze abitative degli acquirenti i quali subito dopo l’acquisto avevano venduto un appartamento e locato l’altro.
13. Per questo modo la Corte si è attenuta ai principi giuridici enunciati, dando esaustiva e logica giustificazione della concreta valutazione dell’interesse patrimoniale del creditore rispetto al ritardo nella consegna, questione non più rivalutabile in sede di legittimità, individuando più motivi idonei a concretare il manifesto squilibrio delle prestazioni e quindi a legittimare il ricorso all’equità.
14. Si osserva inoltre la valutazione dell’interesse de creditore all’adempimento con riguardo all’effettiva incidenza dello stesso sull’equilibrio delle prestazioni che fa riferimento alla sproporzione fra l’importo complessivo della penale rispetto al prezzo pagato per l’acquisto degli appartamenti, idoneo da solo a giustificare la riduzione ad equità, non è stato neanche oggetto di censura da parte della ricorrente. In conclusione, il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Add Comment