La circostanza aggravante di aver agito con il “metodo mafioso”, prevista dall’art. 7 d.l. n. 152/91, conv. in l. n. 203/91, è applicabile ai delitti astrattamente punibili con la pena edittale dell’ergastolo, quando venga inflitta, in concreto, una pena detentiva diversa dall’ergastolo. Occorre inoltre precisare che anche nel caso in cui venga inflitta in concreto la pena dell’ergastolo, l’aggravante prevista dall’art. 7, pur rimanendo “inerte” nella determinazione della pena, va tuttavia contestata e presa in considerazione dal giudice nel suo significato di disvalore del fatto, sì da esplicare la sua efficacia ai fini diversi dalla determinazione della pena.
Cassazione penale , sez. un., 18 dicembre 2008 , n. 337
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