articolo tratto dal sito del COA di Catanzaro
Alla pubblica Amministrazione che, vittoriosa, si costituisce in giudizio a mezzo di proprio funzionario è riconosciuto il solo rimborso delle spese vive, con l’esclusione delle competenze di procuratore e degli onorari di avvocato.
Cassazione Civile – Sez. Lavoro – Sentenza 24 aprile 2008 , n. 10717
La sentenza muove dall’esame delle disposizioni di cui all’art. 417 bis del codice di procedura civile (così come riveduto e corretto dalla riforma del D.lgs 80/98) che prevede la facoltà per la P.A., nelle controversie di lavoro sui rapporti c.d. “privatizzati”, di costituirsi, limitatamente ai giudizi di primo grado avvalendosi direttamente di propri dipendenti appositamente muniti di delega.
La norma si applica alle Amministrazioni statali o ad esse equiparate e prevede l’ipotesi in cui, per la delicatezza delle questioni o il rilevante loro virtuale riflesso economico, sia l’Avvocatura dello Stato competente per territorio ad avocare la trattazione del processo.
Con riferimento al trattamento delle spese giudiziali a carico della parte soccombente, la Suprema Corte interviene con la sentenza 10717 datata 24 aprile 2008, affermando che qualora la pubblica Amministrazione stia in giudizio per mezzo di un proprio funzionario e risulti vittoriosa, la parte soccombente è tenuta solo al rimborso delle spese vive, con esclusione delle competenze di procuratore e degli onorari di avvocato.
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