A mente di indirizzi giurisprudenziali assolutamente consolidati, la competenza del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. è di tipo funzionale ed inderogabile. Consegue da ciò che, pur proposta al giudice dell’opposizione ad ingiunzione una domanda riconvenzionale eccedente la sua competenza per valore – il che ha fatto l’attrice con la propria azione –, non sarà mai possibile la rimessione dell’intera causa al Giudice superiore, ma si dovranno separare i due giudizi.

Si legga sul punto la recentissima Cass 21 novembre 2006 [ord.], n. 24743:
«La competenza per l’opposizione a decreto ingiuntivo attribuita dall’art. 645 del c.p.c. all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, stante l’assimilabilità del giudizio di opposizione a quello d’impugnazione. Deriva da quanto precede, pertanto, che nel caso in cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace sia proposta dall’opponente domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del predetto giudice, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all’opposizione e rimettendo l’altra al tribunale» (conff., ex plurr., Cass. [ ord.] 16 novembre 2004, n. 21687; idd., 21 novembre 1996, n. 10278, 13 ottobre 1995, n. 10676, 11 ottobre 1995, n. 10594, 16 dicembre 1993, n. 12436).
Conforme a tali orientamenti anche la giurisprudenza dei Giudici di pace Italiani.
Giud. Pace Bassano del Grappa, 13 ottobre 2005: «La competenza a conoscere della relativa opposizione appartiene all’ufficio del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, trattandosi di competenza avente carattere funzionale ed inderogabile. Pertanto la soluzione indicata dall’ari. 36 c.p.c. non è applicabile quando la domanda riconvenzionale, eccedente la competenza per valore del Giudice della causa principale, sia formulata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Tale consolidato orientamento della Corte di Cassazione è dettato dalla ratio secondo cui il Giudice, che ha emesso il decreto nella fase sommaria, appare il più idoneo a correggere gli eventuali errori che il decreto può presentare in sede di opposizione».
Giudice di Pace di Caserta, 22 marzo 2006: «La competenza per l’opposizione a decreto ingiuntivo attribuita all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale e inderogabile, stante l’assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione, sicché non può subire modificazioni neppure per una situazione di connessione quale quella derivante dalla proposizione, a opera dell’opponente, di una domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore del giudice adito. Tale principio resta valido nonostante le modifiche recentemente introdotte agli articoli 31, 32, 38 e 40 del c.p.c. in quanto non incide su di esse l’eliminazione della regola della rilevabilità d’ufficio delle incompetenze cosiddette “forti” in ogni stato e grado. In particolare, in una tale evenienza, il giudice di pace (che ha emesso il decreto ingiuntivo e che non sia competente, ratione valoris della domanda riconvenzionale), deve separare le cause trattenendo quella di opposizione e rimettendo l’altra al giudice superiore, salvo a sospendere la prima in attesa della definizione della seconda, ove ne ricorrano i presupposti. In difetto il giudice superiore, ove sia investito della intera causa può richiedere, nei limiti temporali di cui all’articolo 38 del c.p.c., il regolamento di competenza ex articolo 45 del codice di procedura civile».
Giorgio Vanacore
avvocato in Napoli

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