La natura amministrativa dei procedimenti disciplinari forensi, ed i conseguenti giudizi, instaurati presso i consigli territoriali degli ordini e la riconosciuta potestà giurisdizionale del Consiglio Nazionale Forense, tuttavia privo di qualsivoglia competenza a dare impulso al procedimento disciplinare, determina la configurabilità di una pretesa incostituzionalità del procedimento disciplinare forense per asserita violazione dell’art. 111 Cost. In tal senso deve, invero, rilevarsi, avuto particolare riguardo all’ipotesi specifica, che mentre in relazione al procedimento è del tutto inconferente il richiamo alla citata norma della Carta Costituzionale, in quanto il principio di terzietà risulta essere irrimediabilmente dettato solo con riferimento all’attività di giurisdizione e non di amministrazione, quanto al Consiglio Nazionale è, per le medesime ragioni, altrettanto inconferente il principio di terzietà operato dal ricorrente.

Cass. civ. Sez. Unite, 17/09/2010, n. 19702

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