Le notificazioni all’imputato non detenuto, successive alla prima, devono essere eseguite, ai sensi dell’art. 157, comma 8 bis, c.p.p., mediante consegna di copia al difensore di fiducia, sempre che l’imputato non abbia dichiarato o eletto domicilio. La facoltà di dichiarare o eleggere domicilio, peraltro, può essere esercitata anche successivamente alla nomina del difensore di fiducia ed ha l’effetto di impedire il ricorso alla notificazione per mezzo di consegna di copia al difensore.

Cassazione penale , sez. un., 27 marzo 2008 , n. 19602

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