Il principio per cui, in relazione alle disposizioni dell’art. 1, commi 25 e ss., l. n. 335/95, per individuare le regole che disciplinano la maturazione del diritto alla pensione di anzianità deve farsi riferimento a quelle vigenti nella gestione previdenziale che eroga la prestazione è operante anche con riferimento alla disciplina dettata successivamente dall’art. 59, commi 6 ss., l. n. 449/1997, con la determinazione dei momenti di accesso al pensionamento diversamente stabiliti per i lavoratori per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti e per i lavoratori che conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti.
Cassazione civile , sez. lav., 11 novembre 2009 , n. 23926
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