Benché il tema da trattare in assemblea può essere indicato anche in forma sintetica in modo da permettere la delimitazione ex ante della materia da trattare, la voce varie ed eventuali non comprende atti negoziali, ma si riferisce a semplici comunicazioni, suggerimenti per future assemblee, prospettazioni dei problemi e risposte dell’amministratore non essendo dunque consentito di poter validamente adottare qualsivoglia deliberazione.
Trib. Monza Sez. I, 17/07/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Monza, 1a Sezione Civile, in persona del G.O.T. dott. ANGELO TRITTO in funzione di Giudice Istruttore, all’esito di udienza ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa avente ad oggetto l’impugnazione della delibera dell’assemblea condominiale del 10/03/2005 promossa con atto di citazione notificato il 31/03/2005, iscritta l’08/04/05 al n. 4332/2005 R.G. e vertente
tra
Avv. M.M. in proprio, elettivamente domiciliato in Brugherio – ATTORE
contro
Condominio “B.”, Brugherio – CONVENUTO CONTUMACE
dandone lettura alle parti presenti.
rilevato che:
– l’attore, avv. M.M., è proprietario di un’unità immobiliare ubicata nello stabile di Viale xxx a Brugherio, nel Condominio denominato “B.”;
– l’avv. M. conveniva in giudizio il Condominio B. convenuto per sentire dichiarare: 1) la sospensione dell’esecuzione dell’impugnata deliberazione assunta dall’assemblea del condominio convenuto in data 10/03/2005; 2) l’annullamento di tutte le delibere assunte in seno alla predetta assemblea condominiale ex art. 1136 VI co., c.c.; 3) l’annullamento e/o la nullità della delibera de quo riguardante la rimozione delle piante sul balcone dell’attore per omessa preventiva informazione del punto posto, poi, in discussione e, comunque, perché contraria al regolamento condominiale e in ogni caso infondata in fatto e in diritto;
– il Condominio B. cui è stato ritualmente notificato l’atto introduttivo in data 31/03/2005, a mani dell’Amministratore in carica pro-tempore Sig. E.C., rimaneva contumace;
– la causa veniva istruita con l’assunzione della prova per testi all’udienza del 27/03/2006;
– dalle dichiarazioni rese da entrambi i testi escussi, Sig. G.P. e Sig.ra S.T., sono emerse le seguenti circostanze: a) l’acqua piovana dai balconi dell’appartamento di proprietà dell’attore, al 3° p.f.t., viene scaricata in un pluviale inserito in facciata; b) dal balcone dell’appartamento sovrastante quello dell’attore, quello posto al 4° p.f.t., l’acqua piovana viene scaricata da due doccioni nel balcone sottostante di proprietà dell’attore che, come innanzi precisato, ha lo scarico in pluviale; c) i giardini annessi alle unità immobiliari poste al piano terra nel medesimo condominio, sono tutti piantumati e le fronde che fuoriescono dalla recinzione producono caduta di fogliame sui vialetti comuni; d) le piante poste sui balconi dell’attore sono sempreverdi; e) il fogliame che cade dal balcone dell’avv. M. viene rimosso con cadenza bisettimanale da persona all’uopo incaricata dal medesimo attore;
– esaurita l’istruzione probatoria, all’udienza del 27/03/06 l’attore chiedeva di poter precisare le conclusioni e, pertanto, veniva invitato a discutere oralmente la causa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. all’udienza del 17/7/06;
– l’attore all’odierna udienza, all’uopo fissata, ha precisato le conclusioni.
rilevato altresì che:
l’attore, avv. M., in sede di precisazione delle conclusioni ha rinunciato alla domanda principale relativa all’annullabilità di tutte le delibere assunte dal Condominio ex art. 1136 VI co., c.c., limitando la domanda ad un petitum meno ampio e, dunque, alla sola richiesta declaratoria di annullamento della delibera assembleare assunta dal Condominio convenuto il 10/03/2005 relativamente alla rimozione delle piante dal balcone dell’attore per l’omessa preventiva informazione sul punto posto in discussione soltanto fra le “varie ed eventuali”,
OSSERVA
a) Che l’assemblea condominiale del Condominio convenuto, nella seduta del 10/03/2005, non appena esaurita la discussione e assunte le conseguenti deliberazioni per i primi tre punti all’ordine del giorno, è passata a discutere il quarto punto all’ordine del giorno: le “Varie ed eventuali”;
b) Che all’esito della discussione delle “varie ed eventuali” l’assemblea dei condomini del 10/03/05 risollecitava – genericamente – i condomini che non lo avessero ancora fatto a togliere le reti di protezione dei giardini in tempi brevi e risollecitava, altresì, l’avv. M. a rimuovere le piante posizionate sul suo balcone in tempi brevi, minacciando, in difetto di spontaneo adempimento a detti precetti, il ricorso al Giudice di Pace;
c) Che per costante orientamento della giurisprudenza, benché il tema da trattare in assemblea può essere indicato anche in forma sintetica in modo da permettere la delimitazione ex ante della materia da trattare, la voce varie ed eventuali non comprende atti negoziali, ma si riferisce a semplici comunicazioni, suggerimenti per future assemblee, prospettazioni dei problemi e risposte dell’amministratore non essendo dunque consentito di poter validamente adottare qualsivoglia deliberazione;
d) Che dunque in assenza di una regolare e valida deliberazione dell’assemblea sull’argomento trattato all’ultimo punto all’ordine del giorno il 10/03/2005, pur in assenza cioè di un dictum dell’assemblea condominiale suscettibile di essere realizzato coercitivamente, sussiste il concreto interesse dell’attore a contrastare il sollecito a rimuovere le piante dai balconi, così come rivoltogli dall’assemblea condominiale del 10/03/2005 all’esito della trattazione del punto dell’ordine del giorno intitolato “varie ed eventuali”;
e) Che, peraltro, il regolamento condominiale prodotto sub doc. n. 3) dall’attore, all’art. 4), lett. g), consente ai condomini di collocare all’interno dei balconi vasi di fiori, purché vengano adottate tutte le cautele che impediscano lo stillicidio;
f) Che la deliberazione assembleare impugnata è dunque contraria al regolamento di condominio e, pertanto, va dichiarata nulla ai sensi dell’art. 1137 c.c.;
g) Che, nella specie, risulta inoltre provato che l’attore cura la manutenzione delle piante allocate sui suoi balconi;
h) Che, infatti, il fogliame che cade dai balconi dell’appartamento di proprietà dell’attore viene raccolto bisettimanalmente da persona incaricata dal medesimo Avv. M. e, dunque, verosimilmente, il deposito di fogliame sui vialetti comuni assurge ad immissione che non supera la normale tollerabilità, avuto riguardo alla condizione dei luoghi raffigurata nei rilievi fotografici prodotti in atti;
i) Che non può omettersi di valutare ai sensi dell’art. 116 c.p.c. il contegno dell’ente condominiale convenuto, il quale ha evidentemente scelto di non difendersi e di non contrastare le richieste dell’attore;
j) Che sebbene la domanda risulti meritevole di accoglimento, le spese di lite devono essere compensate al 50% avuto riguardo al tenore della deliberazione assembleare impugnata, insuscettibile di assumere valenza coercitiva nei confronti dell’avv. M.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
a) dichiara la nullità della deliberazione assembleare assunta in data 10/03/2005 dal Condominio B. di Viale xxx a Brugherio limitatamente al deliberato di cui al punto n. 4), prima parte, all’ordine del giorno;
b) condanna il Condominio convenuto a rifondere all’attore il 50% delle spese e competenze di lite che si liquidano nell’intero in Euro 2.139,74, di cui Euro 366,74 per anticipazioni, Euro 37,00 per spese, Euro 736,00 per diritti di procuratore, Euro 1.000,00 per onorari, oltre il rimborso forfettario delle spese generali, pari al 12,50% sui diritti e gli onorari ex art. 14 D.M. 08.04.2004, oltre il 2% per CPA e il 20% per l’IVA.
Pronuncia esecutiva come per legge.
Così deciso in Monza il 17 luglio 2006.
Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2006.
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