Il possessore di un assegno bancario in cui non figuri l’indicazione del prenditore (fattispecie in cui è applicabile la disciplina dei titoli al portatore) oppure che sia stato girato dal primo prenditore o da ulteriori giratari sia con girata piena che con girata in bianco, ha diritto al pagamento dello stesso in base alla sola presentazione del titolo, senza che, se presentato per il pagamento direttamente all’emittente, questo possa pretendere che il titolo contenga anche la firma di girata di colui che ne chiede il pagamento.
Cass. civ. Sez. I, 14/07/2010, n. 16556
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