Com’e noto, a mente dell’art. 2702 c.c., la sottoscrizione alla scrittura vale, fino a querela di falso, a conferirle la sola prova della provenienza delle dichiarazioni dal sottoscrivente (cd. estrinseco), e ciò a condizione che vi sia un riconoscimento espresso della medesima da parte di colui contro cui è prodotta, ovvero se questa è considerata legalmente come riconosciuta.
Sulla valenza probatoria dell’art. 2702 c.c., degno di nota l’unanime indirizzo che riconosce valore meramente indiziario ai verbali ispettivi redatti dai funzionari dell’Inps:
«I verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell’art. 2700 c.c., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell’inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un’attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria; il materiale raccolto dal verbalizzante deve, quindi, essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l’importanza ai fini della prova, ma non può attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando all’opponente l’onere di fornire la prova dell’insussistenza dei fatti contestatigli» (così, Cass., sez. lav., 12 agosto 2004 n. 15702; conf. id., 14 gennaio 2004 n. 405 29 novembre 1989 n. 5327, Cass., sez. un., 3 dicembre 1996 n. 916; tra la giur. di merito, Trib. Ivrea, 10 marzo 2005, App. Milano, 5 dicembre 1980, Pretura Treviso, 27 gennaio 1993).

AVV. GIORGIO VANACORE DEL FORO DI NAPOLI

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