Stante l’ampia portata della normativa di cui all’art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001 che, salvo tassative eccezioni, attribuisce ai Giudici ordinari la cognizione di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro instaurati nell’ambito delle P.A., deve ritenersi sussistente la giurisdizione del Giudice ordinario in ordine alle controversie relative sia al rapporto di impiego intercorrente tra il segretario comunale e l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, sia al rapporto organico, instaurato tra il segretario e l’ente locale. Ciò vale anche per le controversie aventi ad oggetto l’anticipata collocazione del segretario in posizione di disponibilità in base all’art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 465 del 1997, presso la predetta Agenzia.
Cass. civ. Sez. lavoro, 15/05/2012, n. 7510
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente
Dott. MAISANO Giulio – Consigliere
Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere
Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 14877/2010 proposto da:
N.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 22, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO MARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato VENETO GAETANO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI MATINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78 (STUDIO BDL), presso lo studio dell’avvocato STICCHI DAMIANI ERNESTO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
COMUNE DI DISO, AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI, AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI, SEZIONE REGIONALE PUGLIA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2307/2 009 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 27/11/2009 R.G.N. 2008/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/2012 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1.- La sentenza attualmente impugnata respinge l’appello proposto da N.P. avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 5972/08 del 10 giugno 2008, di rigetto del ricorso del N. volto ad ottenere – previa disapplicazione di ogni provvedimento ostativo – la reintegrazione nel posto e nelle funzioni di segretario del Comune di Matino e il ristoro dei conseguenti danni da demansionamento.
La Corte d’appello di Lecce, per quel che qui interessa, precisa che:
a) è pacifico che il Comune di Matino, con delibera n. 43 del 21 settembre 2005, ha approvato lo schema di convenzionamento in forma associata dei servizi di segreteria con il Comune di Diso;
b) conseguentemente, in data 31 maggio 2005, F.F. ha preso possesso delle nuove funzioni di segretario dei due Comuni convenzionati e, nello stesso tempo, il N., già segretario del Comune di Matino, è stato collocato in disponibilità;
c) a seguito dell’accoglimento del ricorso del N. in sede cautelare, il Comune di Matino ha provveduto a reintegrare l’interessato nelle funzioni di segretario comunale (in data 26 aprile 2006), mentre con provvedimento sindacale del 3 maggio 2006, assunto previa delibera della Giunta, è stata disposta la revoca del N. dall’incarico di Direttore generale, di cui pure era titolare;
d) è da condividere integralmente la statuizione del Tribunale di rigetto del ricorso del N., fondata sull’assunto secondo cui la delibera di convenzionamento in oggetto è sottratta alla giurisdizione del giudice ordinario perchè involge un’attività tipicamente amministrativa, il che esclude che sia configurabile un diritto soggettivo del segretario di uno dei due Comuni convenzionati di pretendere la stabilità del rapporto di lavoro;
e) va, infatti, sottolineato che l’alto di convenzionamento in questione è del tutto legittimo, perchè la possibilità di concludere simili atti tra i Comuni è prevista dagli artt. 30 e 98 del t.u. degli enti locali (di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000) e dal D.P.R. n. 465 del 1997, art. 10;
f) conseguentemente, tutti i rilievi del N. sulla inopportunità della scelta relativa al suddetto convenzionamento appaiono non solo del tutto generici ma, in ogni caso, non esaminabili in questa sede, neppure incidentalmente, data la rilevata insussistenza di una posizione di diritto soggettivo in capo al N.;
g) d’altra parte, non può neanche essere condivisa la tesi del ricorrente secondo cui la revoca del segretario comunale può essere disposta solo per violazione dei doveri di ufficio (ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 99 e 100) perchè porterebbe a risultati illogici, in quanto obbligherebbe a mantenere in carica due segretari, pur dopo la creazione di un nuovo organismo gestionale;
h) viceversa, tali ultime due disposizioni devono essere armonizzate con “i principi del buon governo e anche del buon senso”, tanto più che è lo stesso D.P.R. n. 465 del 1997, art. 10, comma 2, a prevedere che, in caso di convenzione, il sindaco individuato possa nominare e revocare il segretario comunale;
i) dalla rilevata legittimità dell’operato dell’Amministrazione comunale discende anche il rigetto di tutte le richieste risarcitorie avanzate dal N., compresa quella relativa alla mancata percezione del compenso per le funzioni di Direttore generale, in conseguenza della disposta revoca, derivante dalla messa in disponibilità, salvo restando che mai il N. ha rivendicato la reintegrazione nelle funzioni di Direttore generale.
2 – Il ricorso di N.P. domanda la cassazione della sentenza per due motivi; resiste, con controricorso, il Comune di Matino.
Non svolge attività difensiva l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali.
Le parti costituite depositano anche memorie ex art. 378 c.p.c..
1 – Profili preliminari.
1. Preliminarmente deve precisarsi che non rileva – perchè intervenuto dopo la notifica del ricorso – il fatto che sia stato emanato il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il cui art. 7, comma 31 ter, ha soppresso l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali e ha previsto la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero dell’Interno.
Va anche considerato che, poichè la legittimazione, intesa come individuazione della parte capace processualmente, è un presupposto necessario per la regolare costituzione del rapporto processuale in tutte le sue fasi sicchè deve essere verificata ed è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di cassazione, come questa Corte ha ripetutamente affermato (vedi per tutte: Cass. sentenze n. 914 del 1988; n. 5024 del 1995, nonchè Cass. 16 marzo 2009, n. 6348; Cass. 13 ottobre 2009, n. 21703; Cass. 2 dicembre 2011, n. 25813), in base al combinato disposto del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, artt. 1 e 2, soltanto all’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dalla L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 76, è stata attribuita personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia organizzativa, gestionale e contabile (art. 1, comma 1, cit.), mentre le sezioni regionali dell’Agenzia stessa sono state configurate come semplici articolazioni territoriali dell’Agenzia stessa, sfornite di personalità giuridica autonoma e, quindi, di autonoma legittimazione processuale.
2 – Sintesi dei motivi di ricorso 2.- Con il primo motivo si denuncia: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia; b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, erronea interpretazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. da 97 a 100, del D.P.R. n. 456 del 1997, artt. 10, 15 e 19, nonchè dell’art. 18 del c.c.n.l. per i segretari comunali del 2001.
Si ricorda che il rapporto di impiego dei segretari comunali è disciplinato da tre fonti normative rappresentate da: il t.u. enti locali (di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000), il D.P.R. n. 465 del 1997, (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma della L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 78) e il c.c.n.l. di categoria (nella specie, firmato il 16 maggio 2001).
Ne consegue che il potere di recesso del Comune deve essere esercitato in conformità con le norme poste dalle suddette tre fonti.
Nella presente controversia la Corte salentina ha ritenuto che all’adozione della delibera n. 43 del 21 settembre 2005 – con la quale il Comune di Matino ha approvato lo schema di convenzionamento per l’ufficio di segreteria con il Comune di Diso – sia automaticamente e legittimamente seguita la revoca dell’incarico in oggetto (o, meglio, il recesso del Comune dal rapporto funzionale e organico di cui si tratta).
Viceversa, il D.P.R. n. 465 del 1997 cit., art. 10, nel dettare la disciplina delle convenzioni di segreteria tra Comuni, non prevede alcuna revoca automatica dell’incarico del segretario già nominato, il t.u. prevede un solo caso di revoca automatica del segretario connessa alla cessazione P del mandato del sindaco (art. 99).
Il contratto collettivo richiamato (artt. 17 e 18) prevede la revoca solo per gravi violazioni di ufficio, formalizzate per iscritto.
Dal canto suo il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 100, contiene una disciplina analoga a quella prevista dalla contrattazione collettiva, come del resto era previsto dall’art. 17, comma 71, dell’abrogata L. n. 127 del 1997, e come tuttora stabilisce il D.P.R. n. 465 del 1997 cit., art. 15, comma 2.
La Corte d’appello non ha considerato la suddetta normativa nel suo complesso (così violandola) ed ha anche omesso di valutare che, nella specie, nessun atto di revoca è stato emanato (così adottando una motivazione lacunosa e viziata).
Inoltre, la Corte territoriale, del tutto illogicamente, per giustificare la propria decisione ha ritenuto “chiaro” che la normativa degli artt. 99 e 100 del t.u. enti locali debba essere “armonizzata con i principi di buon governo ed anche del buon senso”, aggiungendo che “è la stessa legge… a prevedere la nomina o la revoca del segretario ad opera del sindaco individuato” come competente in sede di convenzione (richiamando il D.P.R. n. 465 del 1997, art. 10, comma 2).
3.- Con il secondo motivo si denuncia: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, errata interpretazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63; b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un altro punto decisivo della controversia.
Si sottolinea la contraddittorietà dell’iter argomentativo della sentenza impugnata dimostrata dal fatto che il Giudice del merito, dopo avere affermato il proprio difetto di giurisdizione sulla valutazione della legittimità del provvedimento di convenzionamento dei servizi di segreteria e averne fatto derivare l’impossibilità di esaminare il conseguente atto di collocamento in disponibilità del N., ha poi dichiarato l’assoluta legittimità dell’atto di convenzionamento medesimo, peraltro in modo generico e senza considerare le prospettate censure riguardanti l’antieconomicità, l’inefficienza, l’inefficacia e quindi la contrarietà rispetto all’art. 97 Cost., del convenzionamento stesso (non a caso, sciolto dopo pochi mesi).
Il tutto sulla base di un’erronea pronuncia di difetto di giurisdizione – contrastante con la giurisprudenza consolidata di legittimità – che ha anche impedito lo svolgimento della richiesta attività istruttoria.
3 – Esame delle censure 4.- I motivi di ricorso – da esaminare congiuntamente, data la loro intima connessione sono da accogliere, per le ragioni illustrate di seguito.
4.1.- Dalla sentenza impugnata risulta che è pacifico che il Comune di Matino, con delibera n. 43 del 21 settembre 2005, ha approvato lo schema di convenzionamento in forma associata dei servizi di segreteria con il Comune di Diso e che, in seguito al suddetto provvedimento, F.F. ha preso possesso delle nuove funzioni di segretario dei due Comuni convenzionati e, nello stesso tempo, il N., già segretario del Comune di Matino, “è stato collocato in disponibilità”. Risulta, altresì, che, a seguito dell’accoglimento del ricorso del N. in sede cautelare, il Comune di Matino ha provveduto a reintegrare l’interessato nelle funzioni di segretario comunale (in data 26 aprile 2006), mentre con provvedimento sindacale del 3 maggio 2006, previa delibera della Giunta, è stata disposta la revoca del N. dall’incarico di Direttore generale, di cui pure era titolare.
In questa situazione, appare chiaro che le questioni di diritto centrali da risolvere sono rappresentate da: 1) dalla possibilità o meno per il giudice ordinario di valutare la legittimità o meno della privazione dell’incarico di segretario comunale – già conferito al N. – derivante dal disposto convenzionamento tra i due Comuni di Matino e Diso; 2) la conseguente configurazione di una situazione di diritto soggettivo in capo al N..
E’ anche agevole rilevare come la sentenza impugnata abbia risolto le suddette questioni, e quindi l’intera controversia, in patente violazione di principi e norme di diritto, oltre che con una motivazione insufficiente e contraddittoria.
4.2.- La statuizione portante della sentenza impugnata è quella di totale condivisione della decisione del Tribunale secondo cui la delibera di convenzionamento dei servizi di segreteria tra i Comuni di Matino e di Disio di cui si tratta è sottratta alla giurisdizione del giudice ordinario perchè involge un’attività tipicamente amministrativa, il che esclude che sia configurabile un diritto soggettivo del segretario di uno dei due Comuni convenzionati di pretendere la stabilità del rapporto di lavoro (benchè non impedisca alla Corte salentina di esprimere una, peraltro generica, valutazione di assoluta legittimità dell’atto di convenzionamento in oggetto).
Tale statuizione è del tutto contrastante con la normativa che disciplina il rapporto di lavoro dei segretari comunali e con la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di pubblico impiego privatizzato in genere, e, in particolare, in ordine ai rapporti di lavoro dei segretari comunali (e provinciali) e al conseguente riparto di giurisdizione delle relative controversie tra giudice amministrativo e giudice ordinario.
Tale giurisprudenza – cui il Collegio intende dare continuità è ormai consolidata nella affermazione dei seguenti principi:
1) per quel che riguarda, in linea generale, i criteri di riparto della giurisdizione nelle controversie relative a rapporti di lavoro pubblico privatizzato, come, da ultimo, ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte:
a) spetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo la controversia nella quale la contestazione – pur richiedendosi, in concreto, la rimozione del provvedimento di conferimento di un incarico dirigenziale (e del relativo contratto di lavoro), previa disapplicazione degli atti presupposti – investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi, mentre appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la contestazione che investa esclusivamente i singoli atti di conferimento degli incarichi, che pur evidenziando nel loro insieme l’intenzione dell’amministrazione di adottare una decisione di ordine generale non rinvengano in un atto autonomo la concreta scelta dell’amministrazione di esercizio del potere generale di indirizzo e organizzazione degli uffici. Conseguentemente, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario nell’ipotesi in cui la P.A. si sia limitata a conferire, a soggetti esterni, dei nuovi incarichi dirigenziali e a deliberare la cessazione di quelli interni in atto, senza, tuttavia, che tali provvedimenti abbiano trovato la loro fonte in una scelta organizzativa di esternalizzazione (vedi, fra le tante: Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22733);
b) la previsione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, – che conferma la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario anche “se vengono in questione atti amministrativi presupposti e quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione”, giacchè in tal caso il giudice li disapplica ove illegittimi – ricomprende anche il caso in cui l’amministrazione revochi anticipatamente, fuori dalle ipotesi tipizzate dalla legge e dalla contrattazione collettiva, l’incarico dirigenziale a tempo determinato attribuito al lavoratore (nella specie, quale responsabile del settore tributi di un comune), venendo in considerazione un atto di gestione del rapporto di lavoro rispetto al quale l’amministrazione opera “con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro”, senza che assuma rilievo, ove ne sia contestata solo l’incidenza mediata sulla naturale prosecuzione del rapporto, che la revoca consegua alla delibera della giunta comunale di soppressione del settore cui il dipendente era preposto, la quale può essere disapplicata dall’autorità giudiziaria se illegittima (vedi, fra le tante: Cass. SU 27 dicembre 2011, n. 28806).
2) in riferimento alle controversie riguardanti il rapporto di lavoro dei segretari comunali, i principali principi affermati, sul riparto di giurisdizione, sono i seguenti:
a) tutti gli atti di gestione del rapporto di lavoro del segretario comunale, compresi quelli posti in essere dalla Amministrazione locale nell’ambito del rapporto organico o di servizio a tempo determinato con la stessa instaurata (il quale si inserisce all’interno e nell’ambito del rapporto di impiego con l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali), rappresentano manifestazione dei poteri propri del privato datore di lavoro e corrispondono ugualmente al regime privatistico le situazioni soggettive in cui sono fissate le vicende del suddetto rapporto funzionale con l’Amministrazione locale (tra cui la revoca dell’incarico disposta dal sindaco ai sensi della L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 62). Pertanto, la controversia nella quale si deduce la lesione delle suddette situazioni soggettive derivante da uno di tali atti appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. SU 28 gennaio 2003, n. 1241);
b) attesa l’ampia portata della normativa (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1) che, salvo tassative eccezioni, attribuisce ai giudici ordinari la cognizione di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative sia al rapporto di impiego intercorrente tra il segretario comunale e l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, sia al rapporto organico, intercorrente tra il segretario e l’ente locale, e, quindi, anche per le controversie aventi ad oggetto, come nella specie, l’anticipata collocazione del segretario in posizione di disponibilità, ai sensi del D.P.R. n. 465 del 1997, art. 19, comma 1, presso la suddetta Agenzia per la gestione dell’albo (vedi, fra le tante: Cass. SU 20 giugno 2007, n. 14288; Cass. SU 18 agosto 2005, n. 16876; Cass. SU 10 luglio 2003, n. 10897; Cass, SU 26 giugno 2003, n. 10207);
c) le controversie concernenti il rapporto di impiego dei segretari comunali e provinciali sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, eccezion fatta per quelle riguardanti le procedure concorsuali di assunzione, tra le quali rientrano anche i concorsi destinati a consentire l’inquadramento in aree funzionali o categorie più elevate (Cass. SU 9 giugno 2011, n. 12543).
4.3 – La suddetta giurisprudenza nasce – per quel che riguarda i segretari comunali (e provinciali) – dall’esame della relativa, complessa normativa sulla cui base è stato precisato che (vedi, per tutte: Cass. SU 20 giugno 2007, n. 14288 cit.) il rapporto di impiego di questi dipendenti è sempre stato caratterizzato dalla non coincidenza dell’amministrazione datrice di lavoro con quella che ne utilizza le prestazioni. Con l’importante riforma del relativo ordinamento introdotta dalla L. n. 127 del 1997 e il D.P.R. n. 465 del 1997 (le cui norme sono state, poi, trasfuse nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, contenente il regime definitivo) l’amministrazione datrice di lavoro dei segretari è diventata l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, avente personalità giuridica di diritto pubblico (D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 102, oggi abrogato, a seguito dell’intervenuta soppressione dell’Agenzia, di cui si è detto). Comunque, è rimasta confermata la peculiarità della non coincidenza – di regola, salvo i pochi casi di permanenza in disponibilità, con utilizzazione diretta da parte dell’Agenzia, ai sensi del D.P.R. n. 465 del 1997, art. 7, comma 1, – dell’amministrazione datrice di lavoro (Agenzia) con quella che ne utilizza le prestazioni (Comune o Provincia). Però, nel nuovo regime, è conferito all’ente locale il potere di nomina e di revoca del segretario, scegliendolo tra gli iscritti all’albo (D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 99 e 100).
La dipendenza funzionale dall’organo di vertice dell’ente locale (competente per la nomina e la revoca) si traduce nella configurazione di un rapporto caratterizzato dall’elemento fiduciario, che si esprime nella regola secondo cui la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato, con cessazione automatica dall’incarico con la fine del mandato, pur essendo prevista la continuazione dell’esercizio delle funzioni sino alla nomina del nuovo segretario (D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 99, comma 2). La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco e del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è confermato (comma 3 dello stesso art. 99).
E’ opportuno, infine, ricordare che il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni (D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 97, comma 6), con l’avvertenza che si deve trattare di specifici contratti collettivi riferiti al rapporto della “autonoma tipologia professionale dei segretari comunali e provinciali”, come precisa il D.P.R. n. 465 del 1997, art. 11, comma 8.
Tra le disposizioni legislative regolatrici il rapporto di lavoro dei segretari comunali assume particolare rilievo nel presente giudizio il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 100, che stabilisce che: “il segretario può essere revocato con provvedimento motivato dal sindaco…, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d’ufficio”.
Va, altresì, ricordato l’art. 18 del c.c.n.l. dei segretari comunali e provinciali 1998-2001 siglato 16 maggio 2001 (applicabile nella specie, in quanto il successivo contratto collettivo, relativo al periodo 2002-2005 è stato firmato il 15 gennaio 2008 ed ha espressamente confermato la disciplina dei precedenti contratti, se non modificata), in base al quale:
“1. La revoca del segretario avviene nel rispetto delle previsioni del T.u.e.l. n. 267/2000 e del D.P.R. n. 465 del 1997. 2. Il provvedimento di revoca è adottato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa delibera di giunta, e deve essere motivato.
3. L’ente, prima di adottare il provvedimento di revoca, contesta per iscritto al segretario i fatti o i comportamenti costituenti gravi violazioni dei doveri di ufficio, convocandolo non prima che siano trascorsi cinque giorni dal ricevimento della contestazione per sentirlo a sua difesa. Il segretario può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un legale di sua fiducia. Ove il segretario, nonostante la convocazione, non si presenti nel giorno stabilito o, comunque, non adduca entro lo stesso termine giustificazioni per iscritto, l’ente adotta il provvedimento di revoca di cui al comma 2”.
Dalla lettura delle suindicate disposizioni emerge che il legislatore ha voluto salvaguardare la stabilità del rapporto instauratosi tra il segretario e l’Amministrazione locale per tutta la durata del mandato del soggetto che gli ha affidato l’incarico, salvo la revoca prima del termine per violazione dei doveri d’ufficio con provvedimento motivato.
Il carattere fiduciario che connota il suddetto rapporto non osta con la previsione di un termine di durata, in quanto proprio perchè è rimessa alla discrezionalità del capo dell’Amministrazione la scelta del soggetto cui affidare le rilevanti funzioni di cui all’art. 97 del t.u. (consultive, referenti, di assistenza agli organi dell’ente, nonchè roganti e di autentica) si vuole garantire la collaborazione del funzionario incaricato per tutto il periodo di mandato del sindaco.
4.4.- Va anche ricordato che la facoltà dei Comuni di utilizzare lo strumento della convenzione dei servizi di segreteria – utile soprattutto per gli enti di piccole dimensioni per motivi economici, ottenendosi un risparmio sulla retribuzione dovuta al segretario comunale – è espressamente prevista dal D.P.R. n. 645 del 1997, art. 10, ed è ribadita nel D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 98, comma 3, secondo cui “I comuni possono stipulare convenzioni per l’ufficio di segretario comunale, comunicandone l’avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell’Agenzia”.
Ma va anche aggiunto che tale facoltà deve essere esercitata in conformità con le norme che regolano il rapporto di lavoro dei segretari comunali, visto che nessuna disposizione consente di derogarvi in caso di convenzionamento.
4.5.- L’esame della suddetta composita normativa rende evidente che la sentenza impugnata – nella sua impostazione e nel suo sviluppo argomentativo – è del tutto in contrasto con la normativa stessa e con i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte al riguardo.
Infatti, la Corte salentina – ignorando la giurisprudenza di questa Corte che, da tempo, ha definitivamente risolto la questione del regime giuridico degli atti e procedimenti di diritto privato posti in essere dalle pubbliche amministrazioni per la gestione dei rapporti di lavoro pubblico contrattuale, nel senso dell’inapplicabilità dei principi e delle norme operanti per gli atti amministrativi – ha escluso la configurabilità di un diritto soggettivo del segretario tutelabile nella specie.
Pertanto il Giudice del merito non ha neppure considerato che dai suddetti principi si desume, in base ad una altrettanto consolidata giurisprudenza di questa Corte, che è da riconoscere al privato una tutela piena nei confronti di una amministrazione datrice di lavoro che illegittimamente recede unilateralmente da un rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, perchè questo atto ha gli stessi effetti di un recesso contrattuale fra privati, visto che anche la delibera di revoca dell’incarico non ha natura autoritativa (al pari di quella iniziale del conferimento dell’incarico), sicchè il suddetto atto appartiene alla gestione di un rapporto di lavoro assunto dalla PA con le capacità e i poteri del datore di lavoro privato (vedi, per tutte: Cass. SU 19 ottobre 1998, n. 10370; Cass. 16 febbraio 2009, n. 3677; Cass. 3 marzo 2012, n. 3419).
Nella attuale fattispecie – avendo il legislatore individuato, quale causa di cessazione del rapporto funzionale del segretario comunale, unicamente la mancata conferma (a inizio mandato) o la revoca per gravi ragioni ravvisabili nella violazione di doveri d’ufficio la condotta del Comune di Matino in base alla quale, per effetto del disposto convenzionamento e della conseguente immissione di F. F. nel possesso delle nuove funzioni di segretario dei due Comuni convenzionati, il N., già segretario del Comune di Matino, “è stato collocato in disponibilità” in corso di mandato, senza rilievi di carattere disciplinare, senza alcuno specifico provvedimento e quindi senza alcun contraddittorio con l’interessato, non può non essere considerata in contrasto con le disposizioni specifiche che regolano la materia, che danno attuazione proprio al principio di “buon andamento andamento” dell’amministrazione (art. 97 Cost.), che deve governare la condotta delle pubbliche amministrazioni anche quando agiscono come soggetti privati e che, impropriamente, la Corte territoriale ha richiamato (insieme con il “buon senso”) per arrivare a dare un’interpretazione contra legem del combinato disposto del D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 99 e 100, e del D.P.R. n. 465 del 1997, art. 10, comma 2. 4 – Conclusioni.
5.- Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Bari.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione alla Corte d’appello di Bari.
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