Il decreto di idoenità all’adozione pronunciato dal tribunale per i minorenni ai sensi dell’art. 30 della legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni non può essere emesso sulla base di riferimenti all’etnia dei minori adottandi, né può contenere indicazioni relative a tale etnia. Ove tali discriminazioni siano espresse dalla coppia di richiedenti, esse vanno apprezzate dal giudice di merito nel quadro della valutazione dell’idoneità degli stessi all’adozione internazionale.
Cass. civ. Sez. Unite, 01/06/2010, n. 13332
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