L’actio negatoria servitutis, avente natura reale e diretta all’accertamento della libertà di un fondo rispetto ad un altro, può essere proposta unicamente nei confronti del proprietario dello stesso, in quanto potenziale titolare della servitù che si intende negare nella vindicatio libertatis, per cui deve escludersi il ricorso di una tale azione nelle ipotesi in cui la domanda sia proposta unicamente contro il conduttore dell’immobile confinante e non già contro il proprietario. L’esecutore materiale dell’opera, invero, ove soggetto diverso dal proprietario, può unicamente rispondere, insieme a quest’ultimo, delle conseguenze dannose della stessa, nella eventuale concorrente azione risarcitoria.
Cass. civ. Sez. II, 17/01/2011, n. 939
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