L’intervenuta transazione dell’oggetto della lite determina l’obiettivo venir meno dell’interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale. Carenza, quest’ultima, che il giudice deve rilevare anche d’ufficio, a prescindere dall’atteggiamento delle parti. Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 22/04/2020, n. 8034

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 504-2018 proposto da:

G.C., rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Marino ed elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II 326, presso lo studio dell’avvocato Stefano Guadagno;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Simonetta Cocconi e Maria Carla Spallarossa ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Federico Cesi, n. 30, presso lo studio dell’avvocato Maurizio Pagani;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 799/2017 della Corte d’appello di Genova, depositata il 19/06/2017;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/06/2019 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Genova dichiarava l’intervenuta usucapione, da parte di G.C., della servitù di passaggio, carraio e pedonale, sul distacco di proprietà del (OMISSIS). Successivamente, il G. notificava al Condominio atto di precetto contenente l’intimazione ad adempiere alle prescrizioni stabilite nella predetta sentenza.

Il Condominio proponeva opposizione all’esecuzione, rappresentando di aver già adempiuto a quanto impostogli nella sentenza, avendo demarcato i posti auto posizionati lungo il distacco, in modo da assicurare il passaggio carraio per l’accesso al fondo del G. nella misura stabilita dal Tribunale.

Il G. si costituiva deducendo che in alcuni tratti il passaggio era talmente stretto che i suoi automezzi dovevano effettuare una manovra complicata in retromarcia per riallinearsi e percorrere il tratto di strada interessato dalla servitù.

Il Tribunale di Genova accoglieva l’opposizione del Condominio.

Il G. appellava la decisione. Il Condominio proponeva appello incidentale, dolendosi del fatto che il giudice di primo grado aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta di rimborso delle somme sostenute nel giudizio di opposizione.

La Corte d’appello di Genova disponeva la rinnovazione di una consulenza tecnica d’ufficio, nel corso della quale venivano prospettate alle parti alcune soluzioni, sulle quali le stesse trovavano un’intesa stragiudiziale. Nondimeno, il giudice d’appello decideva l’impugnazione nel merito e la rigettava” condannando il G. al pagamento delle spese non imponibili sostenute dal condominio nel primo grado di giudizio, nonchè al pagamento delle spese legali dell’appello.

Avverso tale decisione il G. ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Il Condominio ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c., del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, (come modificato dal comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Il G. ha depositato memorie difensive.

Motivi della decisione

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Con i primi due motivi il ricorrente si duole della circostanza che la Corte d’appello abbia deciso il gravame nel merito, anzichè dichiarare l’intervenuta cessazione della materia del contendere.

In particolare, con il primo motivo denuncia l’insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata, evidenziando che la corte territoriale avrebbe, in motivazione, accertata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e, tuttavia, in dispositivo ha pronunciato il rigetto dell’appello.

Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 199 c.p.c., comma 1, e dell’art. 1965 c.c., giacchè la Corte d’appello, in presenza dell’intervenuto accordo fra le parti, non avrebbe avuto alcun margine per pronunciarsi sulla reiezione o sulla fondatezza dell’impugnazione.

I motivi, parzialmente sovrapponibili, possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.

La Corte d’appello ha rilevato che, avendo il consulente d’ufficio suggerito una soluzione che contemperasse l’esigenza di entrambe le parti, le stesse “si sono accordate approvando la soluzione proposta”. Ha, tuttavia, subito dopo precisato che “il Condominio appellato non ha rinunciato alle proprie conclusioni, nonostante l’avvenuta accettazione stragiudiziale del tracciato e, pertanto, questa Corte deve procedere all’esame nel merito dell’appello proposto per valutare la soccombenza virtuale tra le parti e la ripartizione delle spese di causa” (pag. 4).

Tali preposizioni mettono in evidenza l’effettiva sussistenza dell’insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo denunciato dal ricorrente.

Infatti, l’intervenuta transazione dell’oggetto della lite determina l’obiettivo venir meno dell’interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale. Carenza, quest’ultima, che il giudice deve rilevare anche d’ufficio, a prescindere dall’atteggiamento delle parti (nel caso di specie dalle conclusioni nel merito rassegnate dal Condominio).

Ciò posto, va sottolineata l’evidente contraddizione intercorrente fra il dispositivo (di rigetto dell’appello nel merito) e la motivazione della sentenza impugnata (in cui si dà atto, invece della sopravvenuta cessazione della materia del contendere). Una volta accertata la sopraggiunta carenza di interesse ad agire, la corte territoriale avrebbe potuto – al più – pronunciarsi sulle spese (se non regolate con l’accordo transattivo), ma di certo le era precluso decidere la causa nel merito, respingendo il gravame.

Nè appare rilevante la presenza dell’appello incidentale sulle spese del giudizio di primo grado, dato che – come emerge chiaramente dal tenore del dispositivo – la corte di merito non si è pronunciata sulla questione ivi prospettata, ma si è limitata a respingere l’appello principale.

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte d’appello di Genova, affinchè, prendendo atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda principale, valuti se sussistono i presupposti per pronunciarsi sull’appello incidentale, nonchè sulla soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese del secondo grado. Tale statuizione determina l’assorbimento degli altri motivi di ricorso.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Genova in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2020