Nel giudizio di legittimità non sono dovuti i diritti di procuratore. Il decreto ministeriale di approvazione della tariffa forense, invero, avendo natura di fonte regolamentare, deve essere interpretato alla luce dei parametri ed all’interno dei limiti stabiliti dalla legge n. 794 del 1942, nella parte in cui escludono, appunto, il riconoscimento dei diritti di procuratore per qualsiasi giudizio di Cassazione, compreso il regolamento di competenza, nonostante l’istanza possa essere proposta da un avvocato anche non iscritto all’albo speciale dei cassazionisti.
Cass. civ. Sez. III, 07/07/2011, n. 15061
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