Poiché l’ufficio giudiziario presso cui è custodito un libretto di deposito bancario vincolato all’ordine del giudice (nella specie, del giudice dell’esecuzione di un diverso processo esecutivo) non è debitore né del documento, né delle somme su quello giacenti e poiché solo il giudice al cui ordine è vincolato il libretto può disporre delle somme stesse, mentre titolare del diritto alla restituzione di quelle, sia pure dietro tale ordine, resta colui che ne ha eseguito il deposito delle somme stesse fino a diverso provvedimento di quel solo giudice, il pignoramento delle somme giacenti su libretto va eseguito nelle forme del pignoramento presso terzi nei confronti del soggetto presso il quale è stato acceso il libretto mediante deposito delle somme, unico debitore alla restituzione di quelle, benché all’ordine del giudice del processo nel cui corso o al cui fine il deposito ha avuto luogo; è pertanto radicalmente illegittimo, non potendo qualificarsi debitore né del documento in sé, né delle somme su di esso giacenti, il pignoramento presso terzi nei confronti dell’ufficio giudiziario presso il quale il libretto di deposito bancario è custodito o all’ordine del quale può disporsi delle somme su di quelle giacenti.

Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n.8877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI    Roberta                          –  Presidente   –

Dott. DE STEFANO Franco                      –  rel. Consigliere  –

Dott. ROSSETTI   Marco                            –  Consigliere  –

Dott. TATANGELO  Augusto                          –  Consigliere  –

Dott. PORRECA    Paolo                            –  Consigliere  –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26846/2017 proposto da:

P.V., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

MARIO BARILA’, FRANCESCO BARILA’;

– ricorrente –

contro

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANAPO 20, presso

lo studio dell’avvocato CARLA RIZZO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2755/2017 del TRIBUNALE di VICENZA, depositata

il 03/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/01/2020 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso;

udito l’Avvocato CARLA RIZZO.

FATTI DI CAUSA

  1. P.V. ricorre, con atto notificato dal 02/11/2017 ed articolato su di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 2755 del 03/10/2017 del Tribunale di Vicenza, con cui è stata rigettata la sua opposizione avverso l’espropriazione presso terzi (iscritta al n. 1519/14 r.g.e.) intentata da B.L. nei confronti di lei quale debitrice e, quale terzo pignorato, del Tribunale di Vicenza, presso il quale era depositato il libretto di deposito vincolato emesso dalla Banca Nazionale del Lavoro – agenzia di (OMISSIS), identificato dal n. (OMISSIS) e con saldo di Euro 2.495,68 – acceso a seguito dell’ammissione del B. a conversione in altra procedura esecutiva (iscr. al n. 2203/12 r.g.e.), di espropriazione mobiliare, intentata ai danni del medesimo ad istanza della medesima P. e dei figli.
  2. In particolare, nelle more anche disposta l’assegnazione delle somme e queste incassate dal B., il tribunale ha rilevato che il libretto di deposito oggetto di pignoramento in altra procedura esecutiva, seguito ad istanza di conversione del pignoramento in altra procedura esecutiva, era vincolato all’ordine del giudice dell’esecuzione e custodito nella cassaforte della Cancelleria delle esecuzioni mobiliari del Tribunale di Vicenza, il cui funzionario responsabile era il dichiarante T.S., sicchè la dichiarazione doveva intendersi essere stata correttamente resa dal soggetto preposto alla detenzione e alla custodia del libretto, mentre l’istituto di credito che aveva emesso il libretto, in quanto privo del potere di disporre del denaro depositato su di esso (atteso il vincolo all’ordine del giudice dell’esecuzione) non poteva in alcun modo essere destinatario del pignoramento e, conseguentemente, essere chiamato a rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c..
  3. Resiste con controricorso il B.; e, per la pubblica udienza del 21/01/2020, la sola ricorrente fa pervenire, benchè a mezzo posta, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

  1. La ricorrente si duole “ex art. 360 c.p.c., n. 3”, di “violazione degli artt. 543 e 547 c.p.c., in relazione anche agli artt. 1834,1992,2003 e 2008 c.c.”, negando la correttezza dell’individuazione, quale terzo, del Tribunale di Vicenza, in quanto il cancelliere dichiarante non poteva indicarsi quale legale rappresentante di questo, anche alla stregua del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 240, che avrebbe iniziato un decentramento attribuendo al Magistrato capo dell’ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza di questo, ma solo per alcune incombenze, tra cui non rientrava quella di rendere la dichiarazione ai sensi dell’art. 547 c.p.c..
  2. Pertanto, a detta della ricorrente, vanno esclusi tanto un debito del Tribunale quanto la legittimazione all’azione esecutiva in capo a quest’ultimo sia pure quale terzo, non bastando, a tal fine, che il giudice dell’esecuzione sia titolare del potere di assegnare la somma depositata sul libretto o che il cancelliere detenga e custodisca il libretto, il quale, per di più, nemmeno è titolo di credito, ma mero documento di legittimazione.
  3. Sempre nella prospettazione della ricorrente, il pignoramento non cade nemmeno sulla materialità del libretto che il debitore ha acceso presso la banca depositaria, ma sul credito dell’esecutato verso quest’ultima alla restituzione della somma depositata, sia pure al vincolo del giudice della relativa procedura esecutiva; ed a sostegno della sua tesi la P. invoca Cass. nn. 6242/1987, 1949/2009, 12602/2007, 1689/2012, 8133/2009 e 798/1981.
  4. Dal canto suo, il controricorrente deduce preliminarmente la tardività delle contestazioni mosse dalla controparte, che aveva già dispiegato altra opposizione agli atti esecutivi e per di più definita in senso a lei sfavorevole, per poi argomentare per la correttezza dell’individuazione del terzo nel tribunale in quanto possessore di crediti o cose del debitore, quello materialmente detenendo e custodendo il libretto, su cui giacevano somme dovute alla P..
  5. Ancora, il controricorrente rileva come la notifica non fosse stata rifiutata dal terzo e come anzi costui abbia reso la dichiarazione, evidentemente reputata positiva dal g.e., che aveva poi proceduto all’assegnazione; eccepisce la tardività dell’eccezione circa la natura del libretto di deposito quale documento di legittimazione, sollevata solo in sede di riassunzione del giudizio di merito, per poi rilevare come il libretto stesso sia definito dalla giurisprudenza di legittimità da lui reputata maggioritaria come titolo di credito, richiamando sul punto Cass. 02/08/1997, n. 7166.
  6. Va, preliminarmente, rilevata l’inammissibilità della memoria depositata a mezzo posta dalla ricorrente, tale modalità essendo ammessa – ex art. 134 disp. att. c.p.c. – per evidenti esigenze di ordinato svolgimento del processo di legittimità ed a tutela del contraddittorio, almeno finchè non sarà applicato anche in Corte di cassazione il processo civile telematico, esclusivamente per il ricorso ed il controricorso (Cass. ord. 10/10/2016, n. 20314; Cass. 19/04/2016, n. 7704; Cass. 31/03/2016, n. 6230; Cass., ord. 20/10/2014, n. 22201; Cass. ord. 04/01/2011, n. 182; Cass. 04/08/2006, n. 17726; pure dopo la novella del 2016, per la memoria ex art. 380-bis c.p.c.: Cass. ord. 10/08/2017, n. 19988).
  7. Tutto ciò posto, in via preliminare e dirimente va rilevata l’inammissibilità del ricorso, poichè, a maggior ragione dinanzi alla specifica eccezione di tardività della proposizione della domanda fin dall’origine, formulata in modo chiaro ed univoco dal controricorrente in premessa del controricorso, non sono somministrati a questa Corte gli indispensabili elementi per verificare che, in relazione alla data di instaurazione del processo esecutivo, l’azione nel cui corso è stata resa la sentenza qui impugnata sia stata tempestivamente proposta.
  8. Non risulta, in particolare, dal ricorso che l’opposizione sia stata introdotta entro i venti giorni dalla notifica del pignoramento presso terzi, eppure essendo evidente che il decisivo vizio consistente nell’erronea individuazione del terzo – e cioè di un ufficio giudiziario quale terzo debitore del libretto e così perfino quale soggetto passivo di un’espropriazione presso terzi – era percepibile e denunziabile fin dalla notifica del relativo atto di citazione ai sensi dell’art. 543 c.p.c..
  9. Risulta anzi che una precedente opposizione al medesimo processo esecutivo era già stata avviata, sia pure in base a motivi che nessuno adeguatamente specifica, in precedenza dalla stessa P., per essere definita con sentenza del Giudice di pace di Vicenza n. 827 del 26/10/2015, impugnata direttamente con ricorso per cassazione, a sua volta dichiarata inammissibile – per motivi di rito e precisamente per erronea individuazione del rimedio – con ordinanza di questa Corte n. 13666 del 30/05/2017.
  10. In tale contesto, non sono somministrati a questa Corte gli elementi necessari per la verifica della rituale proposizione dell’opposizione e quindi il ricorso va dichiarato inammissibile, non essendosi premurata la ricorrente, onerata come ogni impugnante di provare i presupposti di ammissibilità della sua azione soprattutto ogniqualvolta essi vengano messi in dubbio, di dimostrare in questa sede di avere tempestivamente reagito al pignoramento, eseguito nei confronti di un ufficio giudiziario, del libretto di deposito bancario acceso in altra procedura esecutiva.
  11. Non può quindi farsi a meno di pronunciare l’inammissibilità del ricorso.
  12. Tuttavia, proprio in dipendenza dell’inammissibilità del ricorso la singolarità della fattispecie ed il significativo scostamento delle soluzioni in diritto adottate dalla qui gravata sentenza da basilari principi del processo esecutivo e della teoria generale dei titoli di credito sono il presupposto per pronunciare, nell’interesse della legge, il principio di diritto che avrebbe dovuto regolare la fattispecie, ai sensi dell’art. 363 c.p.c., comma 3.
  13. Era invero accaduto che all’udienza davanti al giudice dell’esecuzione del 14/05/2014 era stata prodotta una dichiarazione o attestazione scritta di un cancelliere in nome del terzo pignorato tribunale, avente ad oggetto un’inequivoca ammissione di disponibilità dell’oggetto del pignoramento, del seguente letterale tenore: “si attesta che il presente libretto, intestato alla procedura 2203/12, per la quale P.V. risulta pro quota creditore procedente, risulta sotto la sua custodia depositato nella cassaforte della Cancelleria esecuzioni”. Ed alla produzione di tale documento era seguita un’ordinanza di assegnazione, resa nel corso del processo esecutivo presso terzi, a valere sul libretto acceso nella diversa procedura esecutiva in cui la P. aveva la veste di concreditore procedente.
  14. Eppure, il pignoramento di somme recate da un libretto di deposito bancario vincolato all’ordine del giudice dell’esecuzione, per evidente identità di funzione col libretto di deposito postale cosiddetto giudiziario (tuttora regolato dal R.D. 10 marzo 1910, n. 149), non ha ad oggetto il documento in sè e per sè considerato e cioè il corpus mechanicum che dà prova e rappresentazione dell’avvenuto deposito del numerarlo o contante, a prescindere dal fatto che quello sia un titolo di credito o un mero documento di legittimazione.
  15. Questa Corte già da tempo ha sancito che, costituendo il libretto di deposito postale un documento di legittimazione alla richiesta di pagamento ed alla riscossione e non già un titolo di credito, il pignoramento ad esso riferito va riguardato come afferente al credito del debitore esecutato nei confronti dell’amministrazione emittente e depositaria (nella specie, quella postale), sicchè esso va eseguito con atto a questa notificato a norma dell’art. 543 c.p.c. e non invece presso il debitore o presso il terzo che abbia il possesso del documento stesso (Cass. 09/02/1981, n. 798); con la conseguenza che, quando oggetto di pignoramento sia una somma depositata dal debitore presso un ufficio postale (nella specie: libretto postale infruttifero), l’atto di pignoramento deve essere notificato, oltre che al debitore, pure al dirigente dell’ufficio postale e, del pari, siccome il libretto postale non è un titolo di credito ma un documento di legittimazione, l’ordinanza di assegnazione non può essere emessa a carico di chi ha la mera detenzione del libretto (nella specie: il cancelliere di una sezione del tribunale), bensì dell’amministrazione postale presso la quale è depositata la somma oggetto del credito pignorato (in tali espressi sensi, v. già Cass. 15/07/1987, n. 6242).
  16. D’altra parte, è il soggetto presso il quale le somme di denaro sono state depositate e che ha rilasciato il libretto, avendone acquisito la proprietà in virtù del deposito, a rimanere titolare di quelle e del debito di restituire appunto le medesime, più che i documenti probatori, i quali, ai sensi dell’art. 1835 c.c., assolvono alla diversa funzione certificativa dell’esistenza del diritto del cliente verso l’istituto depositario (Cass. 07/02/2012, n. 1689).
  17. Nè vale in contrario addurre la qualificazione del libretto bancario quale titolo di credito, da questa Corte in effetti operata nel caso richiamato dal controricorrente, di cui a Cass. 02/08/1997, n. 7166, ma riferito ad un ordinario libretto di risparmio, non vincolato, proprio per la peculiare natura e funzione del libretto di deposito bancario vincolato all’ordine del giudice. A nulla invero servirebbe il possesso o la disponibilità materiali del documento senza l’ordine del giudice al quale è stato vincolato al momento della sua costituzione, poichè esclusivo titolare della potestà di disporre delle somme versate nel corso o al fine dell’ulteriore sviluppo del processo esecutivo rimane il giudice di quest’ultimo, ad esclusione di chiunque altro.
  18. Ne discende che, fino alla conclusione del processo esecutivo nel cui corso è emesso il libretto di deposito vincolato, è esclusivamente il giudice di questo a poter disporre di quelle somme: ciò che è ancora più evidente nel caso, quale quello di specie, di somme versate a titolo di conversione, le quali sostituiscono il compendio pignorato e quindi costituiscono la somma ricavata, da attribuirsi (in caso di unico creditore) o distribuirsi (in caso di più creditori concorrenti) ai sensi degli artt. 510 o 512 c.p.c., ma fino a quel momento persistendo nella formale titolarità del debitore esecutivo quali sostitutive del diritto pignorato.
  19. Pertanto, titolare del diritto alla restituzione non tanto e non solo del libretto in sè e cioè in quanto documento (del quale, senza l’ordine del giudice al quale è vincolato, nessuno potrebbe servirsi utilmente ed a valere sul quale sarebbe illegittimo ogni svincolo disposto da altri), quanto piuttosto della somma su di esso depositata, rimane esclusivamente il depositante, benchè egli non possa disporne se non con l’ordine del giudice dell’esecuzione del processo per il quale il deposito ha avuto luogo; in via simmetrica, debitore delle somme depositate non può che essere il depositario e cioè il soggetto presso il quale le somme sono state versate ed il libretto è stato di conseguenza acceso, sia pure con il vincolo del giudice dell’esecuzione.
  20. Di conseguenza, giammai potrebbe qualificarsi come terzo debitore, nè del documento, nè tanto meno delle somme su di esso giacenti, l’ufficio giudiziario presso il quale il primo è depositato o all’ordine del quale potrà essere disposto delle somme, nè – del resto – potrebbe il giudice del pignoramento presso terzi interferire in modo abnorme sullo sviluppo della procedura esecutiva in cui la somma risulta depositata: in quanto tale, il pignoramento presso terzi rivolto nei confronti di tale ufficio è radicalmente illegittimo e non può determinare alcun abnorme effetto neppure nei confronti del terzo.
  21. Il pignoramento di quelle somme, ove il creditore intenda seguire questa impervia modalità in luogo di altri e più lineari meccanismi processuali (come la sostituzione ai sensi dell’art. 511 c.p.c., ad esempio), va eseguito, invece, nei confronti del soggetto presso cui esse sono state depositate al fine dell’accensione del libretto o suo equivalente; il titolare del credito alla restituzione delle somme recate sul libretto di deposito giudiziario relativo ad una procedura esecutiva rimane quello individuato dal giudice dell’esecuzione di questa e di questa soltanto: normalmente, il debitore esecutato fino all’attribuzione o alla distribuzione e, in tempo successivo, il soggetto che avrà individuato il giudice dell’esecuzione della procedura esecutiva cui si riferisce il libretto stesso.
  22. Tale credito – del depositante verso il depositario delle somme, non verso il materiale custode del libretto – sarà allora suscettibile pure di pignoramento ai sensi dell’art. 543 c.p.c., ed il credito potrà anche essere assegnato, alla stregua di ogni altro credito condizionato e perfino eventuale (che la giurisprudenza di questa Corte riconosce suscettibile di valida assegnazione), ma pur sempre con le stesse caratteristiche originarie e quindi all’ordine esclusivo del giudice dell’esecuzione della procedura esecutiva alla quale il libretto è riferito (ovvero nel corso della quale esso è acceso).
  23. Il credito del depositante sarà quindi perfino assegnabile, prima del suo coattivo trasferimento in dipendenza dell’attribuzione o distribuzione, ma pur sempre all’ordine del giudice dell’esecuzione di tale originaria procedura esecutiva; e tanto esclude ogni possibilità di interferenza sia del giudice del pignoramento presso terzi che abbia ad oggetto il libretto (a pena di abnormità dell’atto, suscettibile anche di responsabilità disciplinare, come in ogni caso di interferenza su processo di cui sia titolare altro giudice: Cass. Sez. U. 06/12/2017, n. 29202), sia la legittimità di eccezioni o resistenze o interferenze da parte del terzo pignorato depositario, che non potrà utilmente – comunque incorrendo in responsabilità civile, se non pure penale e disciplinare – frapporre ostacoli o insussistenti limitazioni alla gestione di quelle somme: gestione che, giova ripeterlo, resta riservata ai provvedimenti del giudice della procedura esecutiva nel cui corso il libretto è stato acceso.
  24. Va – in definitiva – enunciato, nell’interesse della legge ed ai sensi dell’art. 363 c.p.c., comma 3, il seguente principio di diritto: “poichè l’ufficio giudiziario presso cui è custodito un libretto di deposito bancario vincolato all’ordine del giudice (nella specie, del giudice dell’esecuzione di un diverso processo esecutivo) non è debitore nè del documento, nè delle somme su quello giacenti e poichè solo il giudice al cui ordine è vincolato il libretto può disporre delle somme stesse, mentre titolare del diritto alla restituzione di quelle, sia pure dietro tale ordine, resta colui che ne ha eseguito il deposito delle somme stesse fino a diverso provvedimento di quel solo giudice, il pignoramento delle somme giacenti su libretto va eseguito nelle forme del pignoramento presso terzi nei confronti del soggetto presso il quale è stato acceso il libretto mediante deposito delle somme, unico debitore alla restituzione di quelle, benchè all’ordine del giudice del processo nel cui corso o al cui fine il deposito ha avuto luogo; è pertanto radicalmente illegittimo, non potendo qualificarsi debitore nè del documento in sè, nè delle somme su di esso giacenti, il pignoramento presso terzi nei confronti dell’ufficio giudiziario presso il quale il libretto di deposito bancario è custodito o all’ordine del quale può disporsi delle somme su di quelle giacenti”.
  25. La singolarità della fattispecie integra idoneo presupposto per la compensazione delle spese del presente giudizio.
  26. Infine, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Enuncia il principio di diritto, nell’interesse della legge ed ai sensi dell’art. 363 c.p.c., comma 3, di cui al punto 24 della motivazione.

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dallaL. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2020