L’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione assegna, ai sensi dell’art. 553 c.p.c., in pagamento al creditore procedente la somma si cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato, ha efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo anche prima della sua comunicazione o notificazione al terzo e il creditore assegnatario può procedere alla notificazione di detta ordinanza anche unitamente all’intimazione dell’atto di precetto ma, in tale ultimo caso, laddove il terzo debitore intimato provveda all’integrale pagamento di tutte le somme dovute in un termine ragionevole (anche eventualmente superiore a quello di dieci giorni previsto dall’art. 480 c.p.c.), da accertarsi in concreto in base a tutte le circostanze rilevanti nella singola fattispecie, dovrà ritenersi inapplicabile l’art. 95 c.p.c., e le spese di precetto e funzionali all’intimazione resteranno a carico del creditore intimante; laddove il pagamento avvenga in un termine ragionevole, ma non sia integrale, le spese di precetto e di esecuzione saranno ripetibili dal creditore nei limiti di quanto necessario per il recupero delle sole somme effettivamente non pagate tempestivamente dal debitore.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 17028 del ruolo generale dell’anno
2018, proposto da:
M.S., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa
dall’avvocato Saverio Cosi (C.F.: CSO SVR 60L02 B842C);
– ricorrente –
nei confronti di:
BANCO BPM S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del rappresentante
per procura F.E., rappresentata e difesa dall’avvocato
Alberto Zorzi (C.F.: ZRZ LRT 63P03 L7813);
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 7746/2016,
pubblicata in data 16 aprile 2018 (che si dichiara notificata in
data 26 aprile 2018);
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in
data 27 febbraio 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo.
RILEVATO
che:
Banco BPM S.p.A. ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, nel corso del processo di esecuzione forzata promosso nei suoi confronti da M.S. sulla base di titolo esecutivo costituito da una ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati pronunciata in suo favore in un precedente processo esecutivo nel quale la banca esecutata aveva assunto la posizione di terzo pignorato.
Dopo la sospensione del processo esecutivo, il Giudice di Pace di Roma ha accolto l’opposizione.
Il Tribunale di Roma ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre la M., sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso Banco BPM S.p.A..
E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato in parte manifestamente fondato e in parte manifestamente infondato o inammissibile.
E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
La banca controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.
Diritto
RITENUTO
che:
1. Non sussistono i presupposti per la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, come richiesto dalla ricorrente, in quanto sulle questioni di diritto da risolvere il Collegio non ravvisa attualmente alcun effettivo contrasto di giurisprudenza delle sezioni semplici.
In particolare, non si ravvisa alcun contrasto tra la sentenza della Sez. 3, n. 9390 del 10/05/2016, Rv. 639898 – 01, e l’Ordinanza di questa Sezione n. 9173 del 12/04/2018, Rv. 648801 – 01 nonchè le successive ulteriori, a quest’ultima conformi (nn. 9174 del 12/04/2018, n. 9246 del 13/04/2018, n. 17437 del 04/07/2018, n. 17439 del 04/07/2018, n. 17440 del 04/07/2018), che ribadiscono i principi enunciati dalla prima, limitandosi a specificarne alcune conseguenze applicative.
Per quanto poi attiene alle questioni relative alla ritenuta di acconto operata dalla banca debitrice, non si tratta di questioni effettivamente rilevanti ai fini della decisione del presente ricorso (e comunque le Sezioni Unite si sono di recente espressamente pronunciate, in proposito, in analoga controversia).
2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riguardo all’art. 1181 c.c., e artt. 112,115 e 116 c.p.c., – art. 2697 c.c.”.
Con il secondo motivo si denunzia “violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 c.p.c., – art. 2697, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, – omessa valutazione di una circostanza determinante”.
Con il terzo motivo si denunzia “violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 1181 c.c., – artt. 2938,2943,2945 e 2953 c.c., – artt. 112 e 617 c.p.c., – art. 345 c.p.c., – art. 2935 c.c., artt. 553 – 541 e 542 c.p.c., art. 1360 c.c., e ss., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, D.M. 8 aprile 2004, n. 127, pubblicato in G.U. 18 maggio 2004, ed entrato in vigore il 2 giugno 2004”.
Il motivo del ricorso, che hanno ad oggetto la legittimità del precetto intimato e la tempestività ed integrale satisfattività del pagamento effettuato dalla banca debitrice, sono logicamente connessi e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente.
La ricorrente critica la decisione impugnata nella parte in cui ha negato la possibilità per il creditore, in favore del quale sia stata emessa ordinanza di assegnazione di un credito ai sensi dell’art. 553 c.p.c., di intimare precetto al terzo, sulla base dell’ordinanza di assegnazione, senza una preventiva (e separata) notificazione dell’ordinanza stessa ed il decorso di un termine dilatorio (specie se espressamente indicato nell’ordinanza), e comunque nella parte in cui non ha riconosciuto dovuti gli interessi sulla somma assegnata, le spese di notifica dell’ordinanza di assegnazione, costituente titolo esecutivo, nonchè le spese di precetto, facendone conseguire la integrale satisfattività del pagamento effettuato dalla banca e la fondatezza dell’opposizione da questa proposta a seguito del successivo pignoramento.
2.1 La sentenza impugnata, nella parte in cui contiene l’affermazione per cui l’ordinanza di assegnazione acquista efficacia esecutiva solo dopo il decorso del termine in essa eventualmente indicato per il pagamento da parte del terzo e ne fa discendere la conseguenza che il precetto eventualmente notificato unitamente all’ordinanza di assegnazione è senz’altro inefficace, risulta in contrasto con l’indirizzo ormai consolidato di questa Corte secondo cui “l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato, ha efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell’assegnatario anche prima della sua comunicazione o notificazione al terzo, e il creditore assegnatario può procedere alla notificazione di detta ordinanza anche unitamente all’intimazione dell’atto di precetto ma, in tale ultimo caso, laddove il terzo debitore intimato provveda all’integrale pagamento di tutte le somme dovute in un termine ragionevole (anche eventualmente superiore a quello di dieci giorni previsto dall’art. 480 c.p.c.), da accertarsi in concreto in base a tutte le circostanze rilevanti nella singola fattispecie, dovrà ritenersi inapplicabile l’art. 95 c.p.c., e le spese di precetto e funzionali all’intimazione resteranno a carico del creditore intimante; laddove il pagamento avvenga in un termine ragionevole, ma non sia integrale, le spese di precetto e di esecuzione saranno ripetibili dal creditore nei limiti di quanto necessario per il recupero delle sole somme effettivamente non pagate tempestivamente dal debitore” (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9173 del 12/04/2018, Rv. 648801 – 01; coni.: Sez. 6 – 3, Ordinanze n. 9174 del 12/04/2018, n. 9246 del 13/04/2018, n. 17437 del 04/07/2018, n. 17439 del 04/07/2018, n. 17440 del 04/07/2018).
Sotto il profilo in esame, il ricorso sarebbe dunque certamente fondato, ma, per quanto si osserverà di seguito, tale fondatezza giustifica solo la correzione della motivazione, essendo il dispositivo in parte qua corretto.
Per quanto attiene alle conseguenze relative alla fattispecie concreta in esame occorre infatti distinguere.
2.2 Con riguardo alla tempestività dell’adempimento, il tribunale ha affermato che il pagamento dell’importo ritenuto dovuto, effettuato dalla banca intimata, non è intervenuto nel termine indicato nell’ordinanza di assegnazione solo a causa della condotta non collaborativa della creditrice, in violazione dell’obbligo di buona fede e dell’obbligo di prestare la cooperazione necessaria per consentire al debitore l’adempimento della sua obbligazione.
Si tratta di un accertamento di fatto, sostenuto da motivazione adeguata (in quanto fondata sull’esame dei fatti storici principali emersi dall’istruttoria, non apparente e non insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede). Sulla base di tale accertamento di fatto è stato correttamente ritenuto, in diritto, che il suddetto pagamento non potesse ritenersi tardivo.
Sotto tale profilo, pertanto, la decisione impugnata va confermata, con la sola correzione della sua motivazione nel senso in precedenza esposto.
2.3 Altrettanto è a dirsi con riguardo alla censura relativa al mancato riconoscimento, da parte del tribunale, della legittimità dell’intimazione del pagamento delle spese successive all’ordinanza di assegnazione e funzionali alla notifica della stessa.
Il giudice di merito, infatti, in base ad una insindacabile interpretazione del contenuto del titolo esecutivo, adeguatamente motivata e come tale non censurabile nella presente sede, ha ritenuto, in fatto, dette somme già comprese nell’importo oggetto di assegnazione, e ha di conseguenza correttamente escluso, in diritto, la possibilità per il creditore di ottenerne nuovamente il pagamento (così di fatto duplicandolo) in sede di esecuzione fondata sull’ordinanza di assegnazione.
2.4 Non è invece conforme a diritto l’affermazione per cui non sarebbero dovuti gli interessi legali sulla somma assegnata.
In proposito, infatti, la decisione impugnata risulta in insanabile contrasto con l’indirizzo ormai consolidato di questa Corte, secondo cui “le somme oggetto di assegnazione in favore del creditore procedente all’esito del procedimento di espropriazione presso terzi (laddove riferibili a crediti già scaduti), tanto con riguardo all’importo assegnato a titolo di capitale, quanto con riguardo a quello assegnato per le spese di precetto ed esecuzione contestualmente liquidate dal giudice dell’esecuzione, costituiscono crediti di somme di danaro liquidi ed esigibili ai sensi dell’art. 1282 c.c., e come tali (in mancanza di diversa specificazione nel titolo) producono di regola interessi di pieno diritto dalla data dell’ordinanza di assegnazione (e fino al pagamento effettivo), anche a prescindere da una espressa previsione in tal senso nel titolo, ed anche a prescindere dalla comunicazione o notificazione della stessa ordinanza al terzo e dalla sussistenza di una mora di quest’ultimo” (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9173 del 12/04/2018, Rv. 648801 – 01; conf.: Sez. 6 – 3, Ordinanze n. 9174 del 12/04/2018, n. 9246 del 13/04/2018, n. 17437 del 04/07/2018, n. 17439 del 04/07/2018, n. 17440 del 04/07/2018; si tratta delle medesime decisioni già richiamate in precedenza)
2.5 Poichè, in base a quanto sin qui esposto, il pagamento effettuato dalla banca, pur se tempestivo, non può essere considerato integrale, non essendo stati (come è pacifico) pagati quanto meno gli interessi sugli importi assegnati dalla data dell’emissione dell’ordinanza di assegnazione, il pignoramento è da ritenere certamente legittimo, sulla base dell’originario precetto, ma non in relazione all’intera somma precettata, bensì in relazione alle sole somme effettivamente dovute e non pagate tempestivamente dalla debitrice (in particolare, esso sarà da ritenersi certamente legittimo in relazione agli interessi, da calcolarsi al tasso legale, sugli importi assegnati, dalla data dell’emissione dell’ordinanza di assegnazione).
Per quanto infine riguarda le spese di precetto (così come per quelle di esecuzione), sempre in base ai principi di diritto sopra esposti, la loro ripetibilità in favore del creditore procedente dovrà essere contenuta nei limiti di quelle necessarie per il recupero delle sole somme effettivamente non pagate dal debitore.
Esse dovranno quindi essere liquidate dal giudice dell’esecuzione nei suddetti termini e nei suddetti limiti, ai sensi dell’art. 95 c.p.c..
In definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata per quanto di ragione, nei limiti sin qui indicati.
3. L’opposizione dovrà essere nuovamente valutata in sede di rinvio, in base ai seguenti principi di diritto:
“l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato, ha efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell’assegnatario anche prima della sua comunicazione o notificazione al terzo, e il creditore assegnatario può procedere alla notificazione di detta ordinanza anche unitamente all’intimazione dell’atto di precetto ma, in tale ultimo caso, laddove il terzo debitore intimato provveda all’integrale pagamento di tutte le somme dovute in un termine ragionevole (anche eventualmente superiore a quello di dieci giorni previsto dall’art. 480 c.p.c.), da accertarsi in concreto in base a tutte le circostanze rilevanti nella singola fattispecie, dovrà ritenersi inapplicabile l’art. 95 c.p.c., e le spese di precetto e funzionali all’intimazione resteranno a carico del creditore intimante; laddove il pagamento avvenga in un termine ragionevole, ma non sia integrale, le spese di precetto e di esecuzione saranno ripetibili dal creditore nei limiti di quanto necessario per il recupero delle sole somme effettivamente non pagate tempestivamente dal debitore”;
“le somme oggetto di assegnazione in favore del creditore procedente all’esito del procedimento di espropriazione presso terzi (laddove riferibili a crediti già scaduti), tanto con riguardo all’importo assegnato a titolo di capitale, quanto con riguardo a quello assegnato per le spese di precetto ed esecuzione contestualmente liquidate dal giudice dell’esecuzione, costituiscono crediti di somme di danaro liquidi ed esigibili ai sensi dell’art. 1282 c.c., e come tali (in mancanza di diversa specificazione nel titolo) producono di regola interessi di pieno diritto dalla data dell’ordinanza di assegnazione (e fino al pagamento effettivo), anche a prescindere da una espressa previsione in tal senso nel titolo, ed anche a prescindere dalla comunicazione o notificazione della stessa ordinanza al terzo e dalla sussistenza di una mora di quest’ultimo”.
4. Il ricorso è accolto, nei limiti indicati in motivazione.
La sentenza impugnata è cassata in relazione ai profili di censura accolti, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
PQM
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso nei limiti indicati in motivazione, e cassa, per l’effetto, in relazione alle censure accolte, la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020