Corte di cassazione – Sezione III civile – Ordinanza 23 luglio 2009 n. 17279: L’area di parcheggio di un supermercato si deve ritenere aperta al pubblico e adibita al normale trafficio veicolare anche se di proprietà privata e situata al piano interrato di un edificio. Ne consegue che la circolazione all’interno di questa zona è soggetta all’articolo 2054 del codice civile e alle norme sull’assicurazione obbligatoria dei veicoli. Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 17279/2009 che ha accolto il ricorso di un’assicurazione nei confronti di un automobilista. La compagnia, in qualità di impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada, aveva risarcito un sinistro avvenuto nel parcheggio di un ipermercato per colpa di un veicolo privo di copertura assicurativa. La società ha quindi agito in regresso per ottenere dal conducente colpevole il rimborso di quanto versato. I giudici di merito gli hanno dato torto sostenendo che il parcheggio dove era avvenuto il sinistro doveva essere considerato area privata perché situato nel piano interrato dell’ipermercato. Di opposto avviso la Cassazione per la quale le aree di parcheggio dei supermercati, anche se private quanto alla proprietà, al possesso o alla detenzione, “sono ormai luoghi di continuo e intenso traffico veicolare, sicché non vi è ragione di escludere l’applicazione al loro interno delle norme in tema di circolazione stradale”.