Il debitore garantito da ipoteca su un bene di un terzo non è legittimato passivo dell’azione esecutiva che abbia ad oggetto tale immobile e, pertanto, non deve essergli notificato l’atto di pignoramento, ma soltanto, come previsto dall’art. 603 c.p.c., il precetto e il titolo esecutivo (fatta salva l’eccezione in tema di credito fondiario di cui all’art. 41, comma 1 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385). Tuttavia, ai sensi dell’art. 604, comma 2, c.p.c, nel corso del processo esecutivo, egli deve essere sentito tutte le volte in cui deve essere sentito anche il terzo proprietario assoggettato all’esecuzione e tale omissione dà luogo ad un vizio della procedura che, fintanto che la stessa non sia conclusa, può essere fatto valere con l’opposizione ex art. 617 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 4624/2017 R.G. proposto da:
Cerved Credit Management s.p.a., nella qualità di procuratore speciale della Sagrantino Italy s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Achille Saletti, domiciliato, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 2, presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente – contro
M.G., M.T., M.V., M.G., Ma.Gi., M.O., E.G. ed E.A., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Annantonia Romano, Carlo Ponticiello e Paola Percuoco e domiciliati, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 2, presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali-
R.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4242 della Corte d’appello di Napoli, depositata il 30 novembre 2016;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 novembre 2019 dal Consigliere Cosimo D’Arrigo;
uditi l’Avv. Achille Saletti e l’Avv. Giovanni De Luca, in sostituzione dell’Avv. Annantonia Romano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Soldi Anna Maria, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso principale e l’inammissibilità del ricorso incidentale condizionato.
Svolgimento del processo
Il Credito Fondiario s.p.a. concedeva a R.A. un finanziamento per l’importo di Lire 200.000.000, a garanzia del quale veniva costituita ipoteca su un immobile di proprietà di M.D. e D.F.G..
A fronte dell’inadempimento del R., la Banca notificava atto di precetto ad esso debitore (15 ottobre 1993), al M. (14 ottobre 1993) e alla D.F. (11 novembre 1993). A soli terzi datori di ipoteca notificava poi un atto di pignoramento immobiliare. La procedura veniva dichiarata estinta in data 17 giugno 2003: il giudice dell’esecuzione rilevava, in particolare, che la D.F. era deceduta in data anteriore al pignoramento e che, da un lato, di tale circostanza non vi era traccia nella relazione notarile sostitutiva della documentazione ipotecaria e catastale e, dall’altro, il pignoramento non era stato notificato agli eredi.
La Sagrantino Italy s.r.l. succedeva nella titolarità del credito e, perdurando l’inadempimento del R., il 5 maggio 2011 notificava un nuovo atto di precetto al debitore garantito, a M.D. e agli eredi della D.F. (deceduta già nel (OMISSIS)).
I terzi datori di ipoteca opponevano l’atto di precetto, eccependo l’intervenuta prescrizione del credito a garanzia del quale era costituita la garanzia immobiliare.
Il Tribunale di Napoli, nella contumacia del R., accoglieva l’opposizione.
La Sagrantino Italy s.r.l. appellava la decisione, sostenendo che il termine di prescrizione si fosse interrotto in modo permanente per effetto dell’espropriazione intrapresa nel (OMISSIS) e che il nuovo termine fosse iniziato a decorrere solo dall’estinzione di questa, avvenuta il (OMISSIS). Il giudizio veniva interrotto per il decesso di M.D. e riassunto nei confronti dei suoi eredi.
La Corte di Appello di Napoli rigettava il gravame.
La Sagrantino Italy s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione per un unico motivo. T., V., G., O. e Ma.Gi., G. e E.A. hanno resistito con controricorso e hanno proposto ricorso incidentale condizionato articolato in tre motivi. R.A. non ha svolto attività difensiva. La ricorrente principale ha resistito al ricorso incidentale con controricorso.
Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell’art. 380-bis-1 c.p.c. e, in relazione a tale trattazione, la Sagrantino Italy s.r.l. ha depositato memorie difensive.
Con ordinanza interlocutoria è stata disposta la trattazione del ricorso in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 3, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1 e 5. per la trattazione in sede camerale.
Alla pubblica udienza le parti e il Pubblico ministero hanno concluso come da verbale.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo posto a fondamento del ricorso principale si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 2943 c.c., comma 3 e art. 2945 c.c., comma 2, nonchè degli artt. 602, 603 e 604 c.p.c. La censura si rivolge contro la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che nell’espropriazione contro il terzo proprietario la notifica dell’atto di precetto al debitore principale, non seguita dalla notifica dell’atto di pignoramento, produca solo l’effetto interruttivo istantaneo della prescrizione.
Va premesso che la decisione della Corte d’appello si basa sull’accoglimento dell’eccezione di “prescrizione indiretta” dell’ipoteca, formulata dagli opponenti già negli scritti introduttivi del primo grado, non esaminata dal Tribunale e riproposta ai sensi dell’art. 346 c.p.c. In particolare, la corte territoriale ha rilevato che al R., debitore principale garantito, venne notificato nel (OMISSIS) solamente un atto di precetto; il pignoramento immobiliare, invece, fu notificato solamente ai datori di ipoteca D.F.G. (peraltro, con notifica nulla in quanto costei a quella data era già deceduta) e M.D.. Sulla scorta di ciò, ha ritenuto che la notificazione dell’atto di precetto – a valere come costituzione in mora del debitore – avesse determinato soltanto l’interruzione istantanea della prescrizione, ma non anche gli effetti sospensivi del decorso del termine che l’art. 2945 c.c., comma 2, riserva espressamente ai soli atti indicati dall’art. 2943 c.c., commi 1 e 2. Pertanto, alla data di notificazione del secondo atto di precetto (5 maggio 2011) il credito garantito era oramai estinto, non sussistendo nei confronti del R. altri atti interruttivi diversi dal precetto notificatogli il 15 ottobre 1993. Di tale circostanza, che determinava l’estinzione indiretta della garanzia accessoria al credito principale, si potevano quindi avvalere gli eredi dei terzi datori di ipoteca.
Tale decisione è censurata sostenendosi che la notificazione dell’atto di precetto al R. sarebbe sufficiente per estendere anche a costui gli effetti interruttivi permanenti del successivo pignoramento, ancorchè quest’ultimo fosse stato notificato ai soli terzi proprietari dell’immobile ipotecato M. e D.F.. Ciò in quanto, per un verso, l’atto di precetto conteneva gli elementi in-dentificativi del successivo pignoramento; e, per altro verso, perchè – sussistendo litisconsorzio necessario fra debitore principale e terzi datori di ipoteca – gli effetti del processo esecutivo intrapreso nei confronti di questi ultimi si estenderebbero automaticamente anche al primo.
Il motivo è infondato per le ragioni che seguono.
Quanto al primo argomento speso dalla società ricorrente, basta osservare che con l’atto di precetto non ha inizio il processo esecutivo e quindi lo stesso non risponde alla fattispecie delineata dall’art. 2943 c.c., comma 1, (“atto con il quale si inizia un giudizio (…) esecutivo”). Dunque, l’atto di precetto produce un effetto interruttivo della prescrizione del relativo diritto di credito a carattere solamente istantaneo, sicchè, verificatosi tale effetto, inizia a decorrere, dalla data della sua notificazione, un nuovo periodo di prescrizione (art. 2943 c.c., comma 3 e art. 2945 c.c., comma 1). Anzi, questa Corte ha già chiarito che il carattere (solo) istantaneo dell’efficacia interruttiva non viene meno neppure nella parte in cui l’intimato abbia proposto opposizione al precetto. Unicamente quando il creditore opposto, nel costituirsi, chieda il rigetto dell’opposizione o, comunque, formuli una domanda tendente all’affermazione del proprio diritto di procedere all’esecuzione, si realizza un’attività processuale rilevante ai sensi dell’art. 2943 c.c., comma 2, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 2945 c.c., comma 2, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. (Sez. 3, Sentenza n. 19738 del 19/09/2014, Rv. 632702 01; Sez. 3, Sentenza n. 7737 del 29/03/2007, Rv. 596751 – 01; si veda anche Sez. L, Sentenza n. 3741 del 13/02/2017, Rv. 643091 – 01, che rimarca la differenza fra il carattere istantaneo degli effetti interruttivi prodotti dalla notificazione dell’atto di precetto e quello sospensivo che invece è proprio dell’atto di pignoramento regolarmente notificato al debitore.
Quanto al secondo profilo – che fa leva sul litisconsorzio necessario fra il debitore principale e i terzi datori di ipoteca per affermare che gli effetti dell’espropriazione forzata a carico di questi ultimi si estendono automaticamente anche al primo – sembrerebbe sufficiente rilevare che, in concreto, la Banca omise di notificare l’atto di pignoramento al R., il quale quindi non partecipò mai effettivamente al processo esecutivo.
Sennonchè, l’art. 604 c.p.c., comma 1, dispone che “il pignoramento e in generale gli atti d’espropriazione si compiono nei confronti del terzo”. Dunque, mentre il titolo esecutivo (salva l’eccezione prevista per il creditore fondiario dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 41, comma 1 – Testo unico bancario) e il precetto devono essere notificati, ai sensi dell’art. 603 c.p.c., sia al terzo proprietario del bene sia al debitore poichè il secondo è tenuto ad adempiere ed il primo risponde, col bene ipotecato, dell’eventuale inadempimento – una volta avvertito il debitore dell’imminente espropriazione del bene, il pignoramento e gli altri atti esecutivi debbono essere compiuti nei soli confronti del terzo proprietario, unico legittimato passivo all’espropriazione. E’ solo a quest’ultimo che, ai sensi dell’art. 604 c.p.c., deve essere notificato l’atto di pignoramento (Sez. 3, Sentenza n. 20580 del 29/09/2007, Rv. 599393 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4369 del 02/10/1978, Rv. 394035 – 01).
Nell’espropriazione contro il terzo proprietario, in sostanza, il debitore diretto si trova in una situazione peculiare. Egli non è legittimato passivo dell’azione esecutiva, ma resta parte necessaria del procedimento esecutivo, cui partecipa a titolo diverso da quello del terzo proprietario, e in tale veste dev’essere sentito ogni volta che le norme regolatrici del procedimento prevedano questa garanzia nei suoi confronti (Sez. 1, Sentenza n. 1620 del 28/01/2016, Rv. 638490 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 535 del 17/01/2012, Rv. 621195 – 01).
In particolare, viene qui in rilievo quanto disposto dall’art. 604 c.p.c., comma 2, a mente del quale “ogni volta che a norma dei capi precedenti deve essere sentito il debitore, è sentito anche il terzo”. La norma potrebbe intendersi nel senso che il terzo proprietario gode delle stesse tutele processuali che, nell’espropriazione ordinaria, il codice di rito assicura al debitore esecutato. Ma l’avverbio “anche”, che congiunge la posizione del debitore a quella del terzo proprietario, deve essere inteso nel senso che, nelle ipotesi previste dalla legge, devono essere sentiti entrambi i soggetti, non soltanto il terzo in vece del debitore.
In sostanza, l’art. 604 c.c., comma 2, fissa le particolari modalità secondo le quali il debitore diretto partecipa al processo esecutivo di cui è parte, pur senza essere il legittimato passivo dell’espropriazione. Ad esempio, il debitore deve essere convocato all’udienza fissata dal giudice della esecuzione per l’autorizzazione alla vendita dell’immobile (art. 569 c.p.c.).
D’altro canto, che la circostanza che il debitore diretto, pur non ricevendo la notificazione del pignoramento, sia comunque parte nei termini appena spiegati – dell’espropriazione forzata promossa dal creditore contro il terzo proprietario sta alla base del solidissimo orientamento secondo cui egli è litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione promossa dal terzo proprietario (Sez. 1, Sentenza n. 4607 del 11/05/1994, Rv. 486579 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 19562 del 29/09/2004, Rv. 577419 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6546 del 22/03/2011, Rv. 616811 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2333 del 31/01/2017, Rv. 642714 – 01; da ultimo, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4763 del 19/02/2019, Rv. 653012 – 01).
La circostanza che l’art. 604 c.p.c., comma 1, esoneri il creditore dal notificare l’atto di pignoramento al debitore, pertanto, non sta a significare che nei confronti di quest’ultimo non si produce l’effetto della sospensione del decorso del termine di prescrizione del diritto di credito (art. 2945 c.c., comma 2). Il fondamento della previsione di legge, invece, sta in ciò: il pignoramento immobiliare è un atto complesso, che si perfeziona con la trascrizione dello stesso nei registri immobiliari contro il proprietario del bene espropriato; è per questo che, quando l’esecuzione forzata ha come unico oggetto un immobile appartenente ad un terzo è solo nei suoi confronti che il pignoramento va notificato e trascritto (Sez. 3, Sentenza n. 535 del 17/01/2012, Rv. 621195 – 01).
Peraltro, l’ordinamento non prevede che gli atti interruttivi della prescrizione debbano essere sempre portati a conoscenza dell’interessato. Così non è, ad esempio, in tema di obbligazioni solidali. Ovviamente, con ciò non si vuol dire che la situazione dei coobbligati solidali sia equiparabile a quella del debitore garantito dall’ipoteca su un bene di proprietà di un terzo, ma semplicemente che l’art. 1310 c.c. pone in evidenza che la regola generale secondo cui gli atti interruttivi vanno comunicati a tutti i destinatari dei loro effetti è suscettibile di deroghe.
Non rileva in questa sede neppure il principio di diritto, di cui discutono le parti, affermato da questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 10608 del 02/08/2001, Rv. 548734 – 01) in un caso del tutto diverso, concernente un creditore cambiario che era intervenuto in un’azione esecutiva avviata da una banca nei confronti del proprio debitore diretto, assumendo che quest’ultimo fosse pure datore di ipoteca a favore dell’emittente delle cambiali. Quell’espropriazione forzata, infatti, non era stata proposta ai sensi degli artt. 602 c.p.c. e ss..
In conclusione, sebbene il pignoramento vada notificato al solo terzo proprietario, esso dà inizio un processo esecutivo che costituisce esercizio in sede giudiziale del diritto di credito e, quindi, determina non solo l’interruzione, ma anche la sospensione, ai sensi dell’art. 2945 c.c., comma 2, del decorso della prescrizione di tale diritto anche nei confronti del debitore diretto, che è comunque parte del processo esecutivo. A ragionare diversamente, si perverrebbe al risultato di un diritto che si prescrive mentre viene azionato.
Tuttavia, affinchè tale risultato si verifichi, è necessario che il debitore principale sia coinvolto nel processo esecutivo, sia pure con le particolarità del caso e con la peculiarità del “contraddittorio imperfetto” che contraddistingue la materia. Occorrerà, dunque, che almeno un atto del processo di espropriazione gli sia portato a conoscenza, ai sensi dell’art. 604 c.p.c., comma 2, perchè questo è il modo stabilito dalla legge per assicurare al debitore la conoscenza del fatto che il creditore stia esercitando in sede esecutiva i diritti connessi all’ipoteca sull’immobile di proprietà altrui che garantisce il suo debito.
Tale condizione è necessaria per il verificarsi tanto dell’effetto interruttivo di cui all’art. 2943 c.c., comma 1, quanto di quello sospensivo di cui all’art. 2945 c.c., comma 2: i presupposti applicativi delle due norme, infatti, si riferiscono ad un’identica fattispecie. Pertanto, se l’atto interruttivo rientra fra quelli con i quali “si inizia un giudizio”, esso avrà necessariamente entrambi gli effetti, stante rinvio diretto ai primi due commi dell’art. 2943 c.c. contenuto nell’art. 2945 c.c., comma 2 fatta salva la sola eccezione del processo che si estingue prevista dal comma 3 di quest’ultimo articolo.
Dunque, l’osservanza dell’art. 604 c.p.c., comma 2, è condizione necessaria e sufficiente affinchè l’azione esecutiva contro il terzo proprietario interrompa la prescrizione del diritto garantito e ne sospenda il decorso per tutta la durata del processo esecutivo. In difetto delle relative comunicazioni, invece, il creditore non potrà invocare nei confronti del debitore l’efficacia interruttiva e sospensiva dell’azione espropriativa intrapresa contro il terzo proprietario.
In quest’ultima eventualità, però, occorre distinguere a seconda che la procedura esecutiva sia ancora pendente oppure sia terminata.
Nel primo caso, occorre considerare che l’omessa audizione del debitore non è, di per sè, causa di nullità del procedimento. Pertanto, il debitore informato dal creditore dell’esistenza della procedura esecutiva, se vorrà far valere il fatto di non essere stato posto nelle condizioni di parteciparvi, avrà l’onere di proporre opposizione agli atti esecutivi (Sez. 3, Sentenza n. 18513 del 25/08/2006, Rv. 593607 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9885 del 22/11/1994, Rv. 488761 – 01). Ciò in quanto in debitore, dal momento abbia avuto notizia – anche attraverso una fonte diversa dagli avvisi che gli spettano ai sensi dell’art. 604 c.p.c., comma 2, dell’esistenza della procedura esecutiva, è comunque posto nelle condizioni di parteciparvi.
Qualora, invece, l’espropriazione contro il terzo proprietario sia terminata, la sussistenza dei presupposti affinchè questa possa valere come atto interruttivo della prescrizione nei confronti del debitore diretto dovrà essere verificata nell’ambito della nuova iniziativa intrapresa dal creditore nei confronti del debitore diretto, quale elemento costitutivo della fattispecie interruttiva invocata dal procedente a contrasto dell’eccezione di prescrizione.
Vanno quindi affermati i seguenti principi di diritto:
“Il debitore garantito da ipoteca su un bene di un terzo non è legittimato passivo dell’azione esecutiva che abbia ad oggetto tale immobile e, pertanto, non deve essergli notificato l’atto di pignoramento, ma soltanto, come previsto dall’art. 603 c.p.c., il precetto e il titolo esecutivo (fatta salva l’eccezione in tema di credito fondiario di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 41, comma 1). Tuttavia, ai sensi dell’art. 604 c.p.c., comma 2, nel corso del processo esecutivo egli deve essere sentito tutte le volte in cui deve essere sentito anche il terzo proprietario assoggettato all’esecuzione e tale omissione dà luogo ad un vizio della procedura che, fintanto che la stessa non sia conclusa, può essere fatto valere con l’opposizione ex art. 617 c.p.c..
“La notifica di un pignoramento immobiliare contro il terzo proprietario, ai sensi degli artt. 602 c.p.c. e ss., produce l’effetto di interrompere la prescrizione del credito azionato (art. 2943 c.c., comma 1), e di sospenderne il decorso (art. 2945 c.c., comma 2), anche nei confronti del debitore diretto, purchè lo stesso venga sentito nei casi previsti dall’art. 604 c.p.c., comma 2, o il creditore gli abbia comunque dato notizia dell’esistenza del processo esecutivo e fermo restando che l’effetto sul decorso della prescrizione sarà solamente interruttivo ma non sospensivo nel caso di estinzione del procedimento ex art. 2945 c.c., comma 3”.
Dall’applicazione di tali principi al caso di specie non derivano peraltro le conseguenze auspicate dalla società ricorrente, per due ordini di ragioni.
Anzitutto, si deve rilevare che dalla lettura del ricorso non emerge che durante la procedura esecutiva il R., debitore diretto, abbia avuto legale conoscenza (nè per essere sentito ai sensi dell’art. 604 c.p.c., comma 2, nè per averne ricevuto notizia dal creditore) dell’esecuzione forzata avviata dalla Credito Fondiario s.p.a. contro i terzi datori di ipoteca M. e D.F.. Pertanto, non si è verificata la condizione alla quale l’atto di pignoramento contro i proprietari del bene ipotecato avrebbe potuto avere effetti sul decorso della prescrizione del credito anche nei confronti del debitore diretto, estraneo all’espropriazione.
In secondo luogo, questa Corte, infatti, ha recentemente affermato che l’effetto interruttivo permanente determinato dall’atto di pignoramento si protrae, agli effetti dell’art. 2945 c.c., comma 2, fino al momento in cui il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l’attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, in caso contrario, all’interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell’art. 2945 c.c., comma 3, (Sez. 3, Sentenza n. 12239 del 09/05/2019, Rv. 653778 – 01; v. pure Sez. 3, Sentenza n. 4203 del 25/03/2002, Rv. 553231 – 01).
Poichè a tale conclusione va assicurata continuità, deve osservarsi che, nel caso in esame, l’espropriazione forzata contro i datori di ipoteca M. e D.F., astrattamente suscettibile di estendere i propri effetti interruttivi della prescrizione anche nei confronti del R., ebbe inizio nel novembre/dicembre del 1993 (pag. 3 del ricorso) e si è conclusa nel (OMISSIS), allorquando il giudice dell’esecuzione, avvedutosi della circostanza che la D.F. era deceduta anteriormente alla notifica del pignoramento (che non veniva notificato ai suoi eredi) e che di tale decesso non si faceva menzione neppure ella relazione notarile sostitutiva della documentazione ipotecaria e catastale, ha dichiarato l’estinzione.
La causa di estinzione della procedura ravvisata dal giudice dell’esecuzione era certamente ascrivibile al creditore medesimo, colpevole di aver notificato l’atto di pignoramento ad un soggetto deceduto e di aver presentato una documentazione ipotecaria e catastale incompleta. Pertanto, in base al citato principio giurisprudenziale, la notificazione dell’atto di pignoramento ha avuto l’effetto di interrompere il decorso della prescrizione del credito, ma non anche di sospenderlo, così come previsto dall’art. 2945 c.c., comma 3, nemmeno nei confronti dei terzi proprietari.
Consegue che in data 5 maggio 2011, allorquando la Sagrantino Italy s.r.l. provvedeva alla notificazione di un nuovo atto di precetto al R., al M. e agli eredi della D.F., il credito era oramai estinto, essendo decorsi ben più di dieci anni dall’ultimo atto interruttivo e non potendo la creditrice beneficiare della sospensione di cui all’art. 2945 c.c., comma 2.
Per tali ragioni il ricorso principale deve essere rigettato.
Il ricorso incidentale è stato proposto solo “in via condizionata alla denegata ipotesi di accoglimento del ricorso principale” e quindi è assorbito dal rigetto di quest’ultimo.
Ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente principale, nella misura indicata nel dispositivo.
Sussistono, altresì, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante principale soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale e condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020