La seconda parte dell’art. 184, vecchio testo, c.p.c. dava alle parti la possibilità di articolare entro termini perentori solo “nuovi” mezzi di prova, e cioè, con riferimento al convenuto, mezzi istruttori in aggiunta a quelli già articolati in sede di prima costituzione ex artt. 166 – 167 cpc.
Quanto appena detto ha trovato concorde parte della giurisprudenza sul punto:
Cass. civ., sez. III, 27/11/2003, n.18150: “I procedimenti di acquisizione della prova, nelle controversie regolate dalle norme sul processo ordinario di cognizione davanti al tribunale, dopo l’entrata in vigore della legge 353 del 1990, trovano la loro disciplina di sbarramento nel disposto degli articoli 183 e 184 del c.p.c.. Le parti, nella prima udienza di trattazione possono precisare e modificare le domande, eccezioni e conclusioni già prese, ma perciò stesso si deve intendere che possano svolgere anche le connesse attività intese alla formazione della prova, producendo documenti e chiedendo l’ammissione di prova, anche se non l’abbiano fatto negli atti introduttivi del giudizio; se poi, per precisare o modificare le proprie domande, eccezioni e conclusioni e per replicarvi abbiano optato per la trattazione scritta, ottenendo dal giudice i relativi termini con l’ordinanza che fissa l’udienza per i provvedimenti di cui all’articolo 184, in questa hanno ancora la facoltà di chiedere l’assegnazione di termini entro i quali produrre documenti, indicare nuovi mezzi di prove e prove contrarie. Il fatto che la norma definisca perentori i termini assegnati dal giudice alle parti che ne facciano richiesta nell’udienza fissata a norma dell’articolo 183, quinto comma, unitamente all’interpretazione logica e sistematica della disposizione e di quelle dettate nell’articolo 183, convincono che le parti decadono dalla facoltà di produrre documenti e indicare prove, se non lo facciano nei modi appena detti. Fuori da questo regime di preclusioni sono invece le prove che il giudice può disporre di ufficio, e che limite al loro operare è la possibilità che le parti siano rimesse in termini in base all’articolo 184 bis del codice di procedura civile”
– Trib. Torre Annunziata, 29/04/2002: A seguito della riforma del processo civile, la possibilità per le parti di avvalersi dei termini di cui all’art. 184 c.p.c., per l’articolazione di mezzi istruttori, è subordinata alla circostanza che già negli atti introduttivi siano stati, sia pure solo in parte, avanzate delle richieste istruttorie, atteso che la norma in oggetto fa espressamente riferimento alla necessità di articolare “nuovi mezzi di prova”.
Trib. Lucca, 07/04/2000: La previsione dell’art. 184 comma 1 c.p.c. va intesa nel senso che dopo la prima udienza di trattazione, su istanza di parte il giudice rinvia la causa ad altra udienza assegnando termine perchè le parti indichino nuovi mezzi di prova ulteriori rispetto a quelli già prospettati a norma degli art. 163 n. 5 e 167 comma 1 c.p.c., essendo altrimenti preclusa l’indicazione di mezzi di prova esposta per la prima volta ai sensi dell’art. 184 c.p.c.
-App. Roma 5.09.2003: Le parti nei propri atti introduttivi devono indicare tutti i mezzi di prova di cui intendono valersi e alla prima udienza di trattazione o a quella fissata dal giudice istruttore, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 183 del codice di procedura civile, su istanza di parte, il giudice può assegnare un termine entro il quale le parti possono indicare i nuovi mezzi istruttori (articolo 184 del c.p.c.) che siano ritenuti indispensabili a seguito del contraddittorio instauratosi nella prima udienza di trattazione.
– Trib. Firenze, 25/07/2001: Gli art. 163 n. 5 e 167, comma 1, c.p.c. impongono alle parti di precisare le prove rispettivamente nella citazione e nella comparsa di risposta e ciò perchè il significato da attribuire alla locuzione “nuovi mezzi di prova” che compare nel comma 1 dell’art. 184 c.p.c. sarebbe quello di mezzi di prova resisi necessari a seguito della modifica o della precisazione della domanda (o dell’eccezione o delle conclusioni) dell’avversario ovvero a seguito (di proposizione) di eventuali domande riconvenzionali e, quindi, di mezzi di prova che le parti non abbiano potuto proporre prima (in citazione o nella comparsa di risposta).
– Tribunale di Roma, 19 giugno 1998 :E’ inammissibile la richiesta di mezzi di prova formulata dalla parte per la prima volta all’udienza di cui all’art. 183 c.p.c. quando, non essendo intervenuta alcuna modificazione del “thema decidendum”, tale richiesta avrebbe potuto essere svolta sin dagli atti introduttivi.
Giorgio Vanacore
Avvocato in Napoli
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