Ai fini del tipo di tutela da riconoscere al lavoratore licenziato, conseguente ai limiti dimensionali dell’organizzazione facente capo al datore di lavoro, il computo dei dipendenti va effettuato tenendo conto della normale occupazione dell’impresa con riguardo al periodo di tempo antecedente al licenziamento e non anche a quello successivo di preavviso, senza dare rilevanza alle contingenti e occasionali contrazioni o anche espansioni del livello occupazionale aziendale; questo criterio deve essere riferito ai lavoratori dipendenti e non semplicemente agli addetti oppure agli occupati, considerando soltanto chi è legato all’azienda da un rapporto subordinato. Il riferimento al criterio del numero dei lavoratori occupati alla data dell’intimazione del licenziamento rileva solo nel caso in cui poco prima del provvedimento espulsivo vi sia stata una reale, ossia non episodica né simulata, riduzione di personale per ragioni organizzative, tale da mutare effettivamente le dimensioni dell’azienda.
Cassazione civile , sez. lav., 03 settembre 2008 , n. 22164
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