L’efficacia delle prove precostituite in relazione ai crediti nei rapporti tra imprenditori, è regolata da una serie «frammentaria» di disposizioni normative, estrapolabili dal codice civile e da quello di rito.
Tale frammentarietà è figlia di quell’atavica asistematicità, che vede le disposizioni sulle prove – in particolare sull’utilizzabilità delle stesse in sede giudiziale e o stragiudiziale – collocate «a mezza via» tra il codice civile e quello di procedura.
Del resto, il presente contributo, lungi da pretese di esaustività, risulta offrire il destro ad una pur fugace riflessione, non ignorando chi scrive che il tema è suscettibile di ulteriori approfondimenti.
Muovendo dagli artt. 2709, 2214 c.c. e 634 c.p.c., è opportuno, trascriverne il contenuto.
L’art. 2709 c.c. così recita: «I libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l’imprenditore. Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto».
L’art. 2214 c.c., dal suo canto statuisce: «L’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.
Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.
Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori».
Passando al codice di rito, l’art. 634, comma 2, c.p.c., dispone che «Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un’attività commerciale, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture».
Ripassando in rassegna le citate disposizioni, si rammenta che l’art. 2709 c.c. disciplina l’utilizzabilità delle scritture contabili da parte dei terzi come mezzo di prova processuale contro l’imprenditore.
Sul punto, è solo il caso di rammentare che nelle vertenze tra imprenditori si fa, spesso, questione di contratti di somministrazione, attesa la natura dei rapporti «di durata» che caratterizza le loro relazioni.
È noto, infatti, che il contratto di somministrazione, avendo ad oggetto una pluralità di «. . . prestazioni periodiche o continuative di cose» (art. 1559 c.c.), si inserisca nel quadro di un rapporto duraturo e di frequenza tra le parti, caratterizzato da un protrarsi nel tempo della prestazione. Esso, quindi, risponde alla finalità di soddisfare un fabbisogno periodico e continuativo di cose; importante è poi rimarcare che il fabbisogno in parola non si atteggia come istantaneo in capo all’avente diritto, nel qual caso si avrebbe una vendita (in tal senso, tra tutti, Capozzi , Dei singoli contratti , Milano, 1988, 275 e ss. e 290).
Prima di addentrarsi, quindi, nell’interpretazione delle citate norme, e di stabilire se è luogo a farsi dell’applicazione del citato art. 634 c.p.c., è opportuno chiarire (ed i criteri di ermeneutica contrattuale soccorreranno alla bisogna) quale configurazione dare – se di vendita o di somministrazione – ai rapporti usualmente qualificati di «fornitura»; a tale terminologia non corrisponde, in diritto, un autonomo tipo contrattuale.
Con riferimento, ancora, al codice di rito, si rammenti, però, che lo stesso art. 634, comma 2, c.p.c., attraverso il riferimento all’art. 2214 c.c., eleva le fatture commerciali a prova scritta idonea alla concessione dell’ingiunzione, purché, si badi, esse siano «. . . regolarmente tenute».
Sempre con riferimento alle fatture commerciali, dalla lettera dell’art. 2214, comma 2, c.c., si evince che l’imprenditore deve «. . . conservare ordinatamente per ciascun affare . . . le copie delle … fatture spedite».
A mente della citata ultima normativa, non ogni documento fiscale assurge – nei rapporti inter -imprenditoriali – a prova del credito, e ciò attesa la sua natura di documento a formazione di parte.
Per beneficiarne – e prima di beneficiarne – come prova, l’imprenditore dovrà allegare la diligente e regolare tenuta della contabilità, pena l’inutilizzabilità in sede probatoria della stessa.
Di tutto quanto detto da ultimo vi è altresì traccia nel consolidatissimo orientamento che ascrive alla fattura commerciale la natura di «atto giuridico in senso stretto a formazione unilaterale a parte creditoris », riconoscendo che la stessa non possiede alcun valore probatorio assoluto in ordine all’esistenza del credito, che, proprio per tal motivo, quando è oggetto di contestazione – come nell’archetipo della vertenza tra debitore e creditore – dev’essere effettivamente verificato in tutti i suoi elementi.
Come sostiene l’unanime giurisprudenza:
«La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un contratto, s’inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all’altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest’ultimo e dell’esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant’è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall’atto, ovvero ad esso sottostanti» (in tal senso, espressamente, Cass., 28 aprile 2004, n. 8126); ancora, sul punto, la S.C .: le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all’ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l’inversione dell’onere della prova in caso di contestazione sull’ an o sul quantum del credito vantato in giudizio» (così, Cass. sent. n. 3090/1979; ex plurimis , idd. , 24 luglio 2000, n. 9685, 25 novembre 1988, n. 6343; tra la giurisprudenza di merito, Trib. Isernia, 27 dicembre 2001, Trib. Cagliari, 16 dicembre 1992, Pret. Palermo, 22 luglio 1991).
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Pubblicato da : Avv. Giorgio Vanacore
Data: 22/01/2006
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