L’espressione circolazione di veicoli contenuta nell’art. 7 c.p.c., comma 2, in funzione della individuazione della relativa regola di competenza, non fa riferimento alla circolazione dei veicoli soltanto su strade pubbliche o di uso pubblico o comunque su strade o aree private con situazione di traffico equiparabile a quella di una strada pubblica. Ne deriva che la regola di competenza è applicabile anche nel caso di circolazione su strada o su area privata e, nel caso di specie, al sinistro avvenuto nell’area condominiale antistante un cancello di accesso ai boxes condominiali e consistito nell’urto di un’autovettura contro il cancello.
Cassazione civile , sez. III, 01 agosto 2008 , n. 20946
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