L’estirpazione delle piante può essere disposta dal giudice solo ove quest’ultimo abbia accertato il rispetto delle distanze prescritte da calcolare nei termini di legge
L’art. 894 c.c. prevede che il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza inferiore a quella normativamente prescritta. Altresì, l’art. 892, comma 3, c.c., dispone che la distanza...