In tema di concedibilità o meno di efficacia esecutiva provvisoria ex art. 648 c.p.c. al decreto ingiuntivo, deve segnalarsi l’assoluta concordia dottrinale e giurisprudenziale sul fatto che, in tanto può farsi luogo ad essa (fermo restando che l’art. 648 c.p.c. expressis verbis ne nega la possibilità di concessione quando l’opposizione al decreto sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione), in quanto il preteso creditore, alleghi, al contempo, la piena prova del credito, nonché – in analogia con quanto si richiede per l’ottenimento dei provvedimenti cautelari – il fumus boni iuris ed il periculum in mora.
In tema, si legga il seguente pronunciato di merito:
«La provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell’art. 648 c.p.c., può essere concessa in due diverse ipotesi dai presupposti fra loro autonomi e complementari e cioè, o quando il creditore opposto abbia fornito la piena prova dei fatti costitutivi del credito e risulti la probabile infondatezza delle eccezioni dell’opponente, o quando il creditore opposto, a prescindere dalla particolare certezza del credito, possa allegare e provare il periculum in mora che a lui deriverebbe dal ritardo nella decisione, qualificato dal fumus boni iuris del suo diritto (in tal senso, espressamente, Trib. Catania 31 agosto 1992; conformi, tra le molte, Trib. Milano 1 agosto 1991, Pret. Vercelli 25 novembre 1993; conforme in dottrina, Mandrioli, Diritto processuale civile, vol. III, Torino, 2003, 40 (nota n. 69)).
Giorgio Vanacore
avvocato in NAPOLI
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