In materia fallimentare nel caso in cui il tribunale sia chiamato alla determinazione complessiva del compenso per il curatore fallimentare e debba provvedere al successivo riparto tra i curatori che si siano succeduti nella funzione, è necessaria la partecipazione, al procedimento camerale di cui all’art. 39 della L.F., di tutti i soggetti che hanno rivestito tale qualità, al fine di individuare la frazione spettante a ciascuno di loro e ciò nel rispetto del principio del contraddittorio
In materia fallimentare nel caso in cui il tribunale sia chiamato alla determinazione complessiva del compenso per il curatore fallimentare e debba provvedere al successivo riparto tra i curatori che si siano succeduti nella funzione, è...