Nel caso in cui, nei confronti di una società a responsabilità limitata, avente sede statutaria e struttura produttiva in Italia, facente parte di un gruppo di imprese partecipate totalitariamente da una holding finanziaria di diritto belga, sia stata aperta una procedura di insolvenza principale dal giudice francese in base all’individuazione in Francia del centro degli interessi principale della stessa società, l’apertura di tale procedura non osta a che il giudice italiano apra successivamente nei confronti della società medesima una procedura di insolvenza secondaria
Nel caso in cui, nei confronti di una società a responsabilità limitata, avente sede statutaria e struttura produttiva in Italia, facente parte di un gruppo di imprese partecipate totalitariamente da una holding finanziaria di diritto belga, sia...