Come è noto, nell’intento di sceverare la responsabilità extracontrattuale rispetto a quella contrattuale, si è affermato, su spinta dalla dottrina, un diritto vivente fautore di una presunzione d’inadempimento ex art. 1218 c.c., il tutto nell’ottica di un’accentuazione del carattere oggettivo della norma.
All’uopo, è stato invocato il principio di riferibilità (o vicinanza, o disponibilità) del mezzo di prova (è più facile al debitore dimostrare il fatto positivo di avere adempiuto che non al creditore di dimostrare l’opposto fatto negativo), a proposito del quale si segnala l’avvenirista disposizione del codice civile del 1865: «Chi domanda l’esecuzione di un’obbligazione deve provarla e chi pretende essere liberato deve dal canto suo provare il pagamento o il fatto che ha prodotto l’estinzione dell’obbligazione».
Apripista di tale recente (e, forse anche, antica, atteso che il codice civile post – unitario disponeva testualmente in tal senso) visione è la notissima Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533:
«In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento». Conff., in tema, Cass., sez. un., 10 gennaio 2006 n. 141, idd., 21 giugno 2004, n. 11488, 28 maggio 2004, n. 10297, 4 marzo 2004, n. 4400, 10 maggio 2002 n. 6735; tra la giurisprudenza di merito, Trib. Venezia, 20 settembre 2005, Trib. Foggia, 7 aprile 2003.
Giorgio Vanacore
Avvocato in Napoli
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