Il preavviso di licenziamento ha efficacia meramente obbligatoria, determinando, pertanto, l’estinzione del rapporto, fatto unicamente salvo l’obbligo per il recedente di corrispondere l’indennità sostitutiva. L’eventuale successivo nuovo licenziamento, in quanto inidoneo ad incidere su un rapporto già esaurito, deve conseguentemente ritenersi inefficace.
Cass. civ. Sez. lavoro, 04/11/2010, n. 22443
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