In materia di responsabilità contabile, elementi necessari e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti, sono unicamente il carattere pubblico dell’ente per il quale tale soggetto agisce e del denaro, o del bene, oggetto della sua gestione, mentre del tutto irrilevante rimane il titolo in base al quale la gestione è svolta, il quale può altresì essere del tutto carente. Nella fattispecie, rilevato che la società ricorrente è concessionaria dell’Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato per l’attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito – la quale assicura che la rete telematica affidatale contabilizzi le somme giocate, le vincite ed il prelievo erariale unico, nonché la trasmissione periodica di tali informazioni al sistema centrale – assume come tale la qualifica di agente della riscossione, tenuto al versamento di quanto riscosso, e dunque al conto giudiziale degli introiti complessivamente derivanti dalla gestione telematica del gioco lecito, e sottoposto alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Cass. civ. Sez. Unite, 21/06/2010, n. 14891
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